Infortunio all’operaio: è responsabile anche il subappaltatore
“… in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nel caso di prestazione lavorativa in esecuzione di un contratto d’appalto, il committente è costituito come corresponsabile con l’appaltatore per le violazioni delle misure prevenzionali e protettive sulla base degli obblighi sullo stesso incombenti ex art. 7 D. Lgs. n. 626 del 1994 (Cass. III, n.125\08)”.
Nel caso in cui in un cantiere operino più imprese, per l’affidamento di subappalti, “… gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all’esecuzione di lavori in subappalto all’interno di un unico cantiere edile predisposto dall’appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i lavori, quindi anche sul subappaltatore interessato all’esecuzione di un’opera parziale e specialistica, che ha l’onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, pur se la sua attività si svolga contestualmente ad altra, prestata da altri soggetti, e sebbene l’organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all’appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali (Cass. IV. 21471/06).
Invero, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, all’obbligo della osservanza delle norme di legge sono tenuti tutti coloro che esercitano tali lavori, ai sensi del D.P.R n. 547 del 1995, art. 4 e, quanto ai lavori nelle costruzioni del combinato disposto del D.P.R. n. 164 del 1956, artt. 1 e 3 (norme vigenti all’epoca dei fatti) quindi anche il subappaltatore che ha l’onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, ancorché la sua attività si svolga concomitantemente ad altra, prestata da altri soggetti, ne’ egli può esimersi da responsabilità facendo affidamento sull’opera preventiva di questi ultimi.
Infatti, nella materia di cui ci si occupa e nella quella sono in gioco valori primari come la vita e l’integrità fisica dei lavoratori, il principio d’affidamento va contemperato con il principio di salvaguardia degli interessi del lavoratore ‘garantito’ dal rispetto della normativa antinfortunistica; ne consegue che il datore di lavoro, garante dell’incolumità personale dei suoi dipendenti, è tenuto a valutare i rischi ed a prevenirli, e non può invocare a sua discolpa, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, eventuali responsabilità altri (cfr. Cass. IV. 22622/08).
In ragione dei ricordati principi, il subappaltatore … , non perde la sua posizione di garanzia, anche se nel cantiere ove si trovi a lavorare sia operante l’appaltatore ed un rappresentante del committente”.
(Cass., Sez. IV Pen., sent. n.42477/09)
Tags: infortunio sul lavoro, risarcimento danni