Inosservanza delle distanze minime in materia di luci e vedute: rimedi applicabili
Diversi sono i presupposti, la ratio e il contenuto della disciplina di cui all’art. 905 c.c., in tema di distanze per l’apertura di vedute rispetto a quella contemplata dagli artt. 901 e 902 c.c., con riguardo alle luci.
“Con la prima, che riguarda quelle aperture le quali consentono di inspicere, cioè di vedere il fondo del vicino, ed inoltre di prospicere, cioè di affacciarsi guardando anche obliquamente e lateralmente lo stesso, si intende essenzialmente tutelare il proprietario dall’indiscrezione del vicino, impedendo a quest’ultimo di creare aperture a distanza inferiore a quella di un metro e mezzo.
La disciplina di cui agli artt. 901 e 902 c.c., regolamenta il diritto, iure proprietatis, di effettuare sul proprio fabbricato aperture verso il fondo del vicino allo scopo di attingere luce ed aria, senza affacciarsi su quello, stabilendo i requisiti di altezza e di sicurezza (collocazione di inferriate e grate fisse) alla cui sussistenza è condizionata la limitazione del diritto del vicino.
Alla evidenziata diversità di presupposti e di ratio tra le due normative corrisponde la diversità delle determinazioni, che, in concreto, possono essere adottate per evitare che venga realizzato quel risultato che la legge ha inteso impedire.
Così, mentre la possibilità di affacciarsi sul fondo del vicino può essere, in caso di inosservanza delle distanze minime previste dall’art. 905 c.c., eliminata soltanto dall’arretramento o dalla chiusura della veduta, tranne che essa non costituisca il contenuto di uno specifico diritto di servitù, le prescrizioni stabilite dall’art. 901 c.c., in tema di luci possono essere fatte rispettare attraverso la semplice regolarizzazione delle aperture originariamente create in violazione delle prescrizioni in tema di altezza e sicurezza poste dalla legge: regolarizzazione che può essere, peraltro, chiesta in qualsiasi momento dal proprietario del fondo confinante, non perdendo mai quest’ultimo, a norma dell’art. 902 c.c., comma 2, il relativo diritto, con conseguente esclusione della configurabilità di usucapione nella materia delle luci irregolari”
(Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza del 2 Febbraio 2009, n.2558)

