Interrogatorio formale: la condotta reticente va equiparata alla mancata risposta
L’art.232, comma 1, c.p.c. dispone:
Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il Collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio.
è evidente, quindi, che il legislatore, con tale testuale formulazione, ha inteso equiparare, a detti fini probatori, sia l’omessa risposta sia i comportamenti comunque reticenti.
Tanto ha stabilito la Corte di Cassazione in relazione ad una vicenda processuale dove l’interrogata assumeva una condotta reticente caratterizzata di dichiarazioni tipo “non ricordo”.
Sicché, nell’enunciare il principio di diritto, la Corte ha stabilito che “… il disposto dell’art. 232 c.p.c., nella parte in cui statuisce che il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio è applicabile anche in caso di dichiarazioni che, per il loro tenore evasivo o non attendibile (come nel caso di specie), risultino equiparabili alla mancata risposta“.
(Cass. n.7783/10)

