Investe il lavoratore: il risarcimento del datore si prescrive in due anni
“… Gli esborsi a titolo di retribuzione, effettuati dal datore di lavoro … in favore del dipendente per il periodo di inabilità temporanea conseguente ad infortunio, e, quindi, senza ricevere il corrispettivo costituito dalle prestazioni lavorative, integrano un danno che si ricollega con nesso di causalità a detto infortunio e come tale deve essere risarcito dal terzo responsabile del fatto medesimo. (cfr., ex plurimis, Cass. n. 531/87, preceduta e seguita da giurisprudenza costante).
Costituiscono componente di tale danno anche i contributi dovuti dal datore di lavoro agli enti di assicurazione sociale (Cass., sez. un., n 6132/88 e Cass. n. 5373/89).
Il datore di lavoro agisce dunque per il risarcimento di un danno direttamente subito per fatto illecito del terzo. Ne consegue che se … il danno sia stato prodotto dalla circolazione di veicoli di ogni specie, il diritto si prescrive in due anni (art.2947, comma 2, c.c.)”.
Il credito del datore di lavoro nei confronti dell’autore dell’illecito trova “… la sua genesi nello stesso fatto che ha impedito al lavoratore di prestare la propria attività lavorativa e che ha dunque leso la posizione creditoria del datore di lavoro, tenuto a pagare il lavoratore ma pregiudicata nella possibilità di ricevere la prestazione corrispettiva”.
(Cass. n.2844/10)

