Investimento, comportamento colposo del pedone ed esclusione di responsabilità


La Corte di Cassazione è di recente intervenuta sul caso di un automobilista che aveva investito un ubriaco (barcollante e in stato di alterazione) asserendo di non essere responsabile per il sinistro proprio in ragione del comportamento colposo tenuto dal pedone.

La Corte (sent. n. 27740/07) ha avuto modo di riaffermare alcuni principi in ordine agli obblighi gravanti sul conducente di un veicolo.

In primo luogo, il conducente è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone.

L’avvistamento del pedone implica la percezione di una situazione di pericolo, in presenza della quale ogni conducente è tenuto a porre in essere una serie di accorgimenti (in particolare, moderare la velocità e, all’occorrenza, arrestare la marcia del veicolo), al fine di prevenire il rischio di un investimento.

Circa i doveri di attenzione del conducente tesi ad avvistare il pedone, si è sottolineato che grava sul conducente l’obbligo di ispezionare continuamente la strada che sta per impegnare, mantenendo un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada stessa e del traffico e di prevedere tutte quella situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada.

Al fine di escludere la responsabilità del conducente è, perciò, necessario che lo stesso sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso; occorre, inoltre che nessuna infrazione alla norme della circolazione stradale ed a quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel suo comportamento.