Investimento del pedone: valenza probatoria della confessione e della documentazione medica


In caso di sinistro stradale che coinvolga il pedone va riconosciuta la valenza probatoria della documentazione medica di pronto soccorso e dei medici curanti, sulla natura traumatica delle lesioni, e delle dichiarazioni confessorie rese dall’investitore, coincidenti con la versione proposta dall’investito, in merito alla dinamica dinamica del sinistro.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte di Cassazione (sent. n.18872/08) ha così affermato che nel caso di investimento del pedone sulle strisce pedonali da parte di un ciclomotorista, che ammette la circostanza, al pedone che deduce la colpa del conducente giova la disciplina del comma primo dell’art. 2054 del codice civile, ed e’ pertanto l’assicuratore che ha l’onere della prova di una eventuale colpa concorrente od esclusiva, non essendo sufficiente una mera difesa in ordine alla verifica della esistenza del fatto.

Pertanto l’accertamento della verificazione del sinistro può fondarsi sul complesso degli elementi obbiettivi e confessori raccolti, che potranno essere contrastati soltanto da specifici elementi contrari di valutazione.