Irragionevole durata del processo ed entità dell’indennizzo: i parametri fissati dalla Corte Europea


La Corte europea dei Diritti dell’Uomo, ai cui principi il giudice nazionale deve tendenzialmente uniformarsi nella determinazione della durata ragionevole del procedimento e nella determinazione dell’indennizzo (Cass. Sez. Un. n.1340/04), ha in linea di massima stimato tale durata in anni tre per quanto riguarda il giudizio di primo grado ed in anni due per quello di secondo grado, non tralasciando di precisare che da detto parametro il giudice possa discostarsi, riconoscendo una durata ragionevole maggiore o minore in considerazione della maggiore o minore complessità del procedimento.

Uno scostamento da tali parametri per una durata ragionevole minore non può essere giustificato però dal mero riferimento alla natura della questione sottoposta al giudice. La Corte di cassazione, sia pure con riferimento alle cause di lavoro avanti al giudice ordinario, ha già avuto modo di sottolineare che la violazione del principio della ragionevole durata del processo non possa discendere in modo automatico ed astratto dalla natura delle questioni trattate, dovendo in ogni caso il giudice procedere a tale valutazione alla luce degli elementi previsti dall’art. 2 della Legge 89/01 (Cass. n.6856/04) ed effettuare il suddetto apprezzamento in concreto (Cass. n.21390/05).

Per quanto riguarda l’entità dell’indennizzo occorre seguire i parametri fissati dalla Corte europea e recepiti anche sotto tale profilo dalla giurisprudenza della Corte di cassazione la quale ha chiarito come una tale valutazione non possa prescindere anche qui, in considerazione del rinvio operato dall’art. 2 della Legge 89/01, dall’interpretazione della Corte di Strasburgo e debba pertanto uniformarsi, per quanto possibile, alla liquidazione effettuata in casi simili dal giudice europeo, sia pure con possibilità di apportare, purché in misura ragionevole, le deroghe suggerite dalla singola vicenda (Cass. Sez. Un. n.1340/04).

Orbene, dalle decisioni adottate a carico dell’Italia (vedi in particolare la pronuncia sui ricorsi n.62361/01 e n.64897/01) risulta che la Corte europea ha individuato nell’importo compreso fra euro 1.000,00 ed euro 1.500,00 il parametro medio annuo per la quantificazione dell’indennizzo.

Una volta superato il termine ragionevole, l’indennizzo non deve essere parametrato all’intera durata del procedimento, prevedendo espressamente l’art. 2 comma 3 della Legge 89/01 che, ai fini in esame, rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole di durata del processo.

Al riguardo la Corte di Cassazione ha già sottolineato che, anche se per la Corte europea l’indennizzo calcolato in ragione d’anno debba essere moltiplicato per ogni anno di durata del procedimento (e non per ogni anno di ritardo), per il giudice nazionale è, sul punto, vincolante il terzo comma dell’art. 2 della Legge 89/01, secondo cui è influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole. Si è sostenuto infatti che detta diversità di calcolo non tocca la complessa attitudine della Legge 89/01 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo e pertanto non autorizza dubbi sulla compatibilità di tale norma con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica italiana mediante la ratifica della Convenzione europea e con il pieno riconoscimento, anche a livello costituzionale, del canone di cui all’art. 6, paragrafo 1 della Convenzione medesima (art. 111 comma 2 Cost. nel testo fissato dalla legge costituzionale 23.11.1999 n. 2; Cass. n.8714/06).

(Cass. n.8521/08)