La difficoltà di adattamento culturale non giustifica la violazione degli obblighi matrimoniali
La Cassazione ha accolto il ricorso di un uomo il quale chiedeva l’addebito della separazione alla ex moglie (di origini africane) in ragione degli anni di angherie e vessazioni a cui era stato sottoposto.
I giudici di merito avevano ritenuto che il comportamento della donna fosse giustificato dal disagio della stessa e cioè dalla sua difficoltà ad adattarsi a stili e costumi di vita diversi dai suoi, nonché dalla sostanziale tolleranza da parte del marito. La Suprema Corte (sent. n.19450/07) ha invece condiviso le doglianze dell’uomo sostenendo che la valutazione di addebito va basata sull’accertamento di comportamenti – assunti dal coniuge in piena coscienza e volontà, contrari ai doveri fondamentali del matrimonio – che abbiano una incidenza causale diretta nel determinare una condizione di oggettiva intollerabilità della convivenza ancorché spiegabili con la storia personale del coniuge stesso.
In altre parole la dichiarazione di addebito implica la sussistenza di comportamenti “oggettivamente” contrari ai valori sui quali la Costituzione italiana fonda il matrimonio, benché nella “soggettiva” opinione del coniuge agente siano conformi alla “propria” visione sociale o religiosa od ai propri costumi o siano espressivi di una spontanea reattività a stili di vita non condivisi.
L’eventuale tolleranza del marito, a fronte delle ventennali intemperanze della moglie, non può avere alcuna efficacia esimente oggettiva (il cd. consenso dell’avente diritto) ma può essere espressiva di una sostanziale cessazione della ‘affectio coniugalis’ e quindi della conversione del matrimonio in una protratta convivenza meramente formale.

