La disciplina applicabile agli enti privi di personalità giuridica. Lo studio professionale associato
Va registrato che un importante settore d’intervento della Corte di Cassazione nell’ultimo anno ha riguardato gli enti e le associazioni non riconosciuti, in relazione ai quali sono state emanate due importanti pronunce, volto a riconoscere una sempre più estesa autonomia agli enti non dotati di personalità giuridica (diversi dalle società commerciali) quali rilevanti centri d’imputazioni d’interessi.
Questo processo è stato attuato dalla Corte sia mediante il riconoscimento di un regime giuridico caratterizzato dalla continuità nella titolarità attiva o passiva di rapporti giuridici, sia mediante l’applicazione analogica del regime giuridico delle società.
Nel primo versante si colloca la sentenza Cass. n.8853/07, con la quale la Corte ha stabilito che lo studio professionale associato può essere ritenuto un autonomo centro d’imputazione d’interessi e di rapporti giuridici, dotato della capacità di stare in giudizio nelle persone dei componenti o di chi ne abbia la legale rappresentanza.
Nella sentenza Cass. n.1476/07, partendo dalla stessa premessa, la Corte ha poi ritenuto che in mancanza di diversa previsione di legge o di accordi associativi, deve essere applicata analogicamente la disciplina corrispondente delle associazioni riconosciute e delle società. E’ stata quindi ritenuta applicabile, in caso di unificazione di due associazioni non riconosciute, la disciplina normativa della fusione, nella nuova formulazione dell’art. 2504 bis c.c. in base al quale l’ente che risulta dalla fusione o quella incorporante assume i diritti e gli obblighi delle due partecipanti, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.
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