La disciplina della famiglia di fatto


  1. Che cos’è la famiglia di fatto
  2. Rapporti genitori – figli
  3. Rapporti tra i conviventi
  4. Rapporti con i terzi

1. Che cos’è la famiglia di fatto
Accanto alla famiglia legittima fondata sul matrimonio – esplicitamente riconosciuta dall’art. 29 della nostra Costituzione – si pone la famiglia di fatto che è stata definita come

convivenza tra due persone non legate da vincolo matrimoniale, ed eventualmente dai figli da essa procreati, qualificata eventualmente dai connotati essenziali tipici (ma non indefettibili) del rapporto matrimoniale: coabitazione abituale, assistenza, reciproca collaborazione, contributo ai bisogni comuni

La Cassazione, peraltro, ha specificato che, per distinguere tra semplice rapporto occasionale e famiglia di fatto, si deve tenere soprattutto conto del carattere di stabilità del rapporto che conferisce certezza al rapporto stesso e lo rende rilevante sotto il profilo giuridico (Cass. n.3505/98).
La famiglia di fatto, quindi, pur non essendo equiparabile alla famiglia fondata sul matrimonio, non è giuridicamente irrilevante perché trattasi comunque di una formazione sociale in cui i suoi componenti svolgono la propria personalità ai sensi dell’art.2 Cost. Su questo solco si muovono le proposte di legge tendenti alla sua esplicita regolamentazione.
Ma qual è oggi, nel nostro ordinamento, l’effettiva disciplina dei rapporti esistenti tra i componenti la famiglia di fatto?

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2. Rapporti genitori-figli
L’insussistenza di un rapporto di coniugio tra i genitori non incide sui diritti dei figli nati dai genitori non coniugati i quali, per espressa disposizione di legge, sono equiparati in tutto e per tutto ai figli nati all’interno del matrimonio. I figli “naturali” hanno gli stessi diritti successori dei figli “legittimi”, salva la cd. “facoltà di commutazione” (art.537, comma 3, c.c.).
I genitori debbono educare, istruire e mantenere i figli anche se nati al di fuori del matrimonio ed esercitano la potestà su di essi.

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3. Rapporti tra i conviventi
I rapporti tra i conviventi non godono della disciplina applicabile al rapporto di coniugio. Non rinveniamo, infatti, in capo ai conviventi i fondamentali diritti e doveri reciproci che scaturiscono dal matrimonio.
In particolare tra i conviventi di fatto:

  • non esiste alcun diritto di successione legittima;
  • non vi è l’obbligo di coabitazione, di fedeltà, di assistenza morale e materiale. Questi, pur non essendo indefettibili, costituiscono però dei “presupposti” o “indici rilevatori” dell’esistenza di una famiglia di fatto giuridicamente rilevante, distinta dal semplice rapporto occasionale (vedi sopra);
  • la reciproca assistenza materiale e le prestazioni alimentari sono considerate alla stregua di obbligazioni naturali
  • l’interruzione del rapporto può avvenire “ad nutum”, non necessita di alcun atto formale e non dà luogo a pretese risarcitorie

E’ assente, quindi, un corpus normativo organico finalizzato a disciplinare i rapporti tra i conviventi nella famiglia di fatto. Ciò non significa, però, che non possano rinvenirsi nel nostro ordinamento degli strumenti giuridici atti ad assicurare un’adeguata regolamentazione dei rapporti fra conviventi. E’ evidente che tali strumenti – dinanzi al vuoto normativo – non potranno che essere di carattere “pattizio”, espressione di autonomia negoziale e, in alcuni casi, assumere i connotati di veri e propri contratti di convivenza.
L’assenza di un apposito regime in ordine alla titolarità e gestione dei beni dei conviventi potrà essere ovviata con un adeguato esercizio dell’autonomia contrattuale e, in particolare, con la stipulazione di uno dei contratti tipici diretti all’acquisto dei beni. In questo modo i beni di maggior pregio (es. beni immobili) potranno essere acquistati in comproprietà dai due conviventi, eventualmente anche concordando l’attribuzione di quote di proprietà diverse.
Per quanto concerne i diritti successori, non vi è alcuna norma che attribuisce diritti in tal senso al convivente superstite, tuttavia i soggetti hanno la piena libertà di redigere testamento in cui nominare erede l’altro convivente (salvo i diritti intangibili dei legittimari).
Tutti gli altri aspetti del rapporto potrebbe essere oggetto di un vero e proprio “contratto di convivenza” in cui stabilire

  • le modalità di esercizio dei diritti e di gestione sui beni acquistati in comune nonché sulla sorte di essi alla cessazione della convivenza;
  • la misura e le modalità di partecipazione di ciascun convivente alla gestione della famiglia di fatto
  • le modalità l’indirizzo educativo dei figli
  • ogni altro settore relativo alla vita familiare salvo il rispetto delle norme di legge inderogabili e dell’interesse superiore dei figli

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4. Rapporti con i terzi
La rilevanza giuridica della famiglia di fatto emerge anche da alcune disposizioni e pronunce giurisprudenziali focalizzate sopratutto sui rapporti tra la famiglia di fatto e i terzi.
Ad esempio:

  • La Corte Costituzionale (Sent. n.404/88) ha dichiarato l’illegittimità dell’art.6, comma1, L. n.392/78 (locazione immobili urbani ad uso abitativo)

    nella parte in cui non prevede tra i successibili nella titolarità del contratto di locazione in caso di morte del conduttore, il convivente more uxorio

    nonché l’illegittimità del comma 3 del medesimo articolo

    nella parte in cui non prevede nella successione del contratto di locazione al conduttore che abbia cessato la convivenza, a favore del già convivente qualora vi sia prole naturale;

  • La giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sent. n.2988/94) riconosce al convivente il diritto al risarcimento morale e materiale nei confronti del terzo che abbia causato la morte del convivente;
  • La Corte Costituzionale ha riconosciuto il diritto a subentrare all’assegnazione dell’alloggio di edilizia economica e popolare del proprio convivente (Sent. n.559/89);
  • E’ stata affermata la rilevanza dell’unione more uxorio instaurata dal coniuge separato o divorziato, beneficiario dell’assegno, al fine di valutare la sussistenza dello stato di bisogno, presupposto fondamentale per il riconoscimento del diritto all’assegno e per la sua quantificazione (sent. n.5024/07);
  • Peraltro, di recente, la Corte Costituzionale ha escluso la rilevanza della convivenza more uxorio ai fini del riconoscimento della rendita Inail per infortunio mortale sul lavoro subito dal convivente (sent. n.86/09).

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