La moglie infedele non è sempre responsabile della separazione
La moglie tradisce il marito. Questa circostanza, ancorché concretizzi una evidente violazione dei doveri coniugali, non postula necessariamente l’addebitabilità della separazione.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, va considerato l’insieme complessivo dei rapporti tra i due coniugi.
Sicché non è trascurabile il fatto che il marito, nella specie, avesse dolosamente taciuto di essere incapace di procreare mortificando le legittime aspettative della moglie aspirante madre.
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“il giudice del merito non può fondare la pronuncia di addebito della separazione sulla mera inosservanza, da parte di uno dei coniugi, dei doveri di cui all’articolo 143 del Cc, ma deve verificare la effettiva incidenza delle relative violazioni, nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza.
Deriva da quanto precede – pertanto – che deve essere cassata la pronuncia che ha addebitato la separazione alla moglie sulla base della sola condotta tenuta da costei – in violazione del dovere di fedeltà – totalmente trascurando che il marito ha portato a conoscenza della moglie solo un anno e mezzo dopo la celebrazione del matrimonio la propria impotentia generandi, e omettendo quindi qualsiasi indagine sulla lesione del diritto fondamentale della moglie stessa di realizzarsi nella famiglia e nella società come donna, come moglie ed eventualmente come madre”.
(Cassazione Civile, sezione prima, sentenza del 27 Gennaio 2009, n.6697)

