La nascita del condominio

La nascita di un condominio non richiede un formale atto costitutivo, ma si verifica ipso iure con la edificazione su suolo comune, o con il frazionamento da parte dell’unico proprietario, di una costruzione suddivisa in piani, o porzioni di essi, attribuiti a due o più soggetti in proprietà esclusiva (Cass. n.4769/78).

La costituzione del condominio non presuppone, in particolare, il rilascio del certificato di abitabilità dei singoli appartamenti né la nomina dell’amministratore, l’approvazione del regolamento e la determinazione delle quote millesimali che sono soltanto strumenti per la gestione del condominio medesimo (Cass. n.510/82).

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