La prescrizione dei diritti del viaggiatore
L’art. 1680 c.c. stabilisce che le disposizioni generali sul contratto di trasporto si applicano anche ai trasporti per via d’acqua o per via d’aria, in quanto non siano derogate dal codice della navigazione: questo principio si deve ritenere che valga anche per il rapporto tra norme che regolano la prescrizione, per il contratto di trasporto in genere (art. 2951 c.c.) e per quello marittimo ed aereo (artt. 418 e 949 reg. nav. aerea).
Pertanto la prescrizione applicabile, nel caso di diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone, per nave od aereo, non è dunque quella di un anno stabilita dall’art. 2951 c.c., ma quella di sei mesi, decorrenti dalla data dell’arrivo, che è prevista dal primo comma dell’art. 418 reg. nav. aerea, e che, in forza dell’art. 949 reg. nav. aerea, si applica anche al trasporto aereo.
Tanto ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza n.17444/06).
La pronuncia è stata occasionata dalla domanda proposta contro una società di trasporto aereo che aveva imprevedibilmente soppresso il volo prenotato dalle attrici che, pertanto, avevano avanzato richiesta di risarcimento del danno.

