L’assegno divorzile va riconosciuto anche all’ex coniuge che abbia instaurato una relazione more uxorio


La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14921/07, ha stabilito che l’assegno divorzile è dovuto anche se l’ex coniuge beneficiario ha instaurato una nuova stabile convivenza “more uxorio” e durante il periodo della separazione non ha ricevuto né richiesto l’assegno.

Quanto alla incidenza della convivenza more uxorio sul diritto all’assegno di divorzio la Corte ha confermato che

il diritto all’assegno di divorzio, in linea di principio, non può essere automaticamente negato per il solo fatto di tale convivenza, rappresentando detta convivenza solo un elemento valutabile al fine di accertare se la parte che richiede l’assegno disponga o meno di mezzi adeguati rispetto al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (vedi anche Cassazione n. 1546/06 e n. 5560/03). La convivenza more uxorio, infatti, pur ove acquisti carattere di stabilità, non dà luogo ad un obbligo di mantenimento reciproco fra i conviventi e può anche essere instaurata con persona priva di redditi e patrimonio, cosicché l’incidenza economica di detta convivenza dove essere valutata in relazione al complesso delle circostanze che la caratterizzano.

Aggiunge la Corte che gli eventuali benefici economici della convivenza, avendo natura precaria, incideranno unicamente su quella parte dell’assegno di divorzio che, in relazione alle condizioni economiche dell’avente diritto, è destinata ad assicurargli le condizioni minime di autonomia economica giuridicamente garantita dall’art. 5 della legge sul divorzio e che l’art. 9 della stessa non sottratto al titolare dell’assegno, finché questi non contragga un nuovo matrimonio (vedi anche Cassazione n. 24056/06 e n. 12557/04).

Quanto al rapporto fra assegno di separazione ed assegno di divorzio la Corte chiarisce che

la determinazione dell’assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in forza di decisione giudiziale, nel regime di separazione dei coniugi, in quanto diverse sono le rispettive discipline sostanziali cosi come diversi sono la natura, la struttura e la finalità dei relativi trattamenti. L’assegno di divorzio, quale effetto diretto della pronuncia di divorzio, deve essere, infatti, determinato sulla base di criteri propri ed autonomi rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato