Lavoro a tempo determinato: proroga, prosecuzione e successione di contratti
- proroga del contratto di lavoro a tempo determinato
- prosecuzione di fatto del rapporto
- successione di contratti
La disciplina fondamentale del rapporto di lavoro a tempo determinato è contenuta nel D.Lgs. n.368/01. Il contratto di lavoro a tempo determinato si caratterizza per il fatto di risolversi automaticamente alla scadenza del termine fissato dalle parti.
Tuttavia, entro certi limiti, ne è ammessa la proroga. Particolare rilevanza ha anche la disciplina della prosecuzione di fatto e la successione dei contratti a tempo determinato.
1. Proroga del contratto a tempo determinato
La disciplina della proroga del contratto di lavoro a termine (art. 4), è particolarmente rigida ed è improntata alla evidente finalità di evitare che l’istituto venga indebitamente utilizzato per sostituire la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
la proroga è ammessa “… solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga e’ ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto e’ stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere superiore ai tre anni.
L’onere della prova relativa all’obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l’eventuale proroga del termine stesso e’ a carico del datore di lavoro”.
Secondo l’interpretazione prevalente, l’inosservanza della predetta disposizione dovrebbe comportare la nullità della proroga e la tramutazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato.
2. Prosecuzione del rapporto
Anche la prosecuzione di fatto del rapporto di lavoro viene vista con sfavore dal legislatore che ne limita l’ambito di applicabilità (art.5)
“Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi dell’articolo 4, il datore di lavoro e’ tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore.
Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini”.
3. Successione dei contratti a tempo determinato
La legge individua due casi di riassunzione a termine del lavoratore (art.5):
“Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell’articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
4. Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuita’, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto”.
E’ opinione diffusa che, anche nell’ipotesi di stipulazione del contratto o dei contratti successivi oltre il termine di dieci (o venti) giorni dalla scadenza del contratto precedente potrà essere sanzionato con la tramutazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato allorché si dimostri l’intento elusivo del datore di lavoro o la sostanziale continuità del rapporto di lavoro caratterizzato dalla successione di un gran numero di contratti a tempo determinato.
Da ultimo la Corte di Cassazione (sent. 6081/10) ha stabilito che in presenza di una serie di contratti a termine illegittimi, l’eventuale stipulazione i un contratto a termine legittimo non estingue il rapporto a tempo indeterminato venutosi a creare e tanto meno raggiunge questo effetto a causa del fatto che le parti avrebbero posto in essere una novazione contrattuale.

