Legge Pinto: il criterio di calcolo è conforme a Costituzione


E’ manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 2, comma 3, lettera a), L. n. 89/01 (cd. legge Pinto), secondo cui, ai fini dell’equa riparazione, rileva soltanto il danno riferibile al periodo eccedente il termine di ragionevole durata (contrariamente al consolidato orientamento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per cui la quantificazione va effettuata in ragione dell’intera durata del procedimento).

La Corte di Cassazione non ha rinvenuto alcuna possibile violazione dell’art. 117, comma 1, Cost., in riferimento alla compatibilità con gli impegni internazionali assunti dall’Italia mediante la ratifica della CEDU.

Inoltre, assumendo (alla luce delle sentenze n. 348 e 349 del 2007 della Corte Costituzionale) che le norme della Convenzione assurgono al rango di norme “interposte” subordinate alla Costituzione, afferma che si imporrebbe la verifica della compatibilità della norma interposta con la Costituzione, oltre a quella della norma interna con la norma interposta. Sicché “… dovrebbe valutarsi la conformità del criterio di computo delle norme convenzionali, che attribuisce rilievo all’intera durata del processo, rispetto al novellato art. 111, secondo comma, Cost., in base al quale il processo ha un tempo di durata ragionevole, potendo profilarsi, quindi, il contrasto dell’interpretazione delle norme CEDU con altri diritti costituzionalmente tutelati”.

(Cassazione Civile, sezione prima, sentenza del 6 maggio 2009, n.10415)