Legge Pinto: non si prescrive la domanda di indennizzo


La previsione normativa del termine di decadenza di sei mesi per la proponibilità della domanda di indennizzo per illegittima durata del processo non rende possibile la contestuale applicazione al medesimo atto della disciplina della prescrizione.

La Corte di Cassazione ha rilevato, al riguardo, “… l’incompatibilità tra la decadenza e la prescrizione se riferite al medesimo atto – nella specie, processuale – da compiere.

La disciplina della decadenza – che è una novità dei codice dei 1942 – postula, al pari della prescrizione, una combinazione dell’inerzia soggettiva con l’elemento oggettivo dei tempo; anche se, secondo un’autorevole dottrina ( di cui si rinviene qualche eco in giurisprudenza: Cass., sez. I, 6 novembre 1976 n.4043), sanziona l’inadempimento di un onere, piuttosto che di un obbligo, per l’esercizio di un diritto (di regola, potestativo), in base al principio di autoresponsabilità. Il termine decadenziale, in tesi generale, consiste in un punctum temporis da rispettare: fino a che non sia trascorso, neppure si può parlare d’inerzia soggettiva, perché il tempo, che nella prescrizione viene in considerazione come durata, nella decadenza vale invece come distanza: diversità ontologica, rispecchiata dalla disciplina alternativa in materia di interruzione e sospensione (artt. 2941-2945 e 2964 cod. civ.), che vede ammissibile solo l’impedimento della decadenza una volta per sempre (art. 2966 cod. civ.). L’utilità euristica della distinzione si rivela altresì nel corollario logico che non è ipotizzabile – per la contraddizione che non consente – che il soggetto sia, nel contempo, inerte e no, fino alla scadenza dei termine di preclusione di cui all’art.4 L. n.89/2001.

Tanto, più la coesistenza appare eccentrica al sistema, in quanto la previsione di un termine come causa di decadenza o di prescrizione rientra, come generalmente riconosciuto in dottrina, in un scelta discrezionale dei legislatore, immune da condizionamenti di logica giuridica ( non senza ingenerare, talvolta, dubbi esegetici: cfr. art. 2393, quarto comma, cod. civ.); e, mentre la prescrizione costituisce causa generale di estinzione, in virtù dell’art. 2934 cod. civ., la decadenza è prevista in norme complementari all’interno di singole fattispecie, insuscettibili di interpretazione analogica (art. 14 disp. prel. cod. civ.).

Pertanto, anche dalla verifica della coerenza sistematica e concettuale si evince, in ultima analisi, l’inammissibilità del concorso simultaneo di termini di decadenza e di prescrizione correlati alla medesima attività richiesta.

Cosa diversa, naturalmente, è la possibile applicazione dei due istituti temporalmente sfalsata; ma solo nel senso che la prescrizione maturi una volta impedita la decadenza, e non viceversa (art. 2967 cod. civ.)”.

(Cass. S.U., n.1886/10)