L’emissione della fattura non equivale a richiesta di pagamento se il debitore è la pubblica amministrazione


Secondo l’art. 1219 comma 2 n. 3 c.c., ai fini della costituzione in mora del debitore, non è necessaria alcuna intimazione o richiesta per iscritto allorché, scaduto il termine, la prestazione debba essere eseguita al domicilio del creditore (cd. mora “ex re”).

Nell’ipotesi in cui il debitore sia la P.A., il luogo del pagamento di una somma di denaro, in deroga all’art. 1182 comma 2 c.c. ed in osservanza della disciplina sulla contabilità generale dello Stato, deve essere individuato nella sede dell’ufficio di tesoreria dell’Amministrazione interessata, con la conseguente natura “querable” anziché “portable” del debito.

Pertanto, non essendo nel caso in esame l’obbligazione eseguibile nel domicilio del creditore ma del debitore, non può trovare applicazione il principio della “mora ex re” fissato dal richiamato art. 1219 comma 2 n. 3 c.c.

Ai fini della costituzione in mora è quindi necessaria un’intimazione o richiesta fatta per iscritto, come espressamente prevede il primo comma dello stesso art. 1219 c.c. Tale efficacia, tuttavia, non può essere riconosciuta alla semplice emissione di fatture non potendosi attribuire un contenuto del genere al semplice invio mensile delle fatture qualora non contengano o non siano accompagnate da una precisa domanda di pagamento (Cass. 10434/02; Cass. 5363/97). Né l’emissione delle fatture potrebbe considerarsi rilevante sotto altro profilo, vale a dire come atto coincidente con la scadenza del termine per l’adempimento in quanto, a parte l’impossibilità di individuare una tale coincidenza, si riproporrebbe in ogni caso, ai fini della configurabilità della “mora ex re”, il problema della necessità che la prestazione sia eseguibile nel domicilio del debitore e non già, come nell’ipotesi in esame, del creditore.

La mancanza, sotto entrambi i profili, di una costituzione in mora comporta l’impossibilità di riconoscere gli interessi moratori.

La diversa richiesta di risarcimento del danno, che dalla costituzione in mora può anche in linea di principio prescindere, richiede però la presenza almeno di un ritardo colpevole. A tale ultimo riguardo si osserva che, non risultando la fissazione di un termine, trova applicazione l’art. 1183 c.c. in base al quale in tal caso il creditore può esigere immediatamente la prestazione. Ma in tale diverso ambito, caratterizzato dalla mancata previsione di un termine, è pur sempre necessario, ancora una volta, l’invio di una richiesta che, come si è sottolineato, non può individuarsi nell’emissione della fattura, la cui funzione è solo quella di evidenziare documentalmente gli elementi relativi all’esecuzione del contratto, con la conseguenza che non può integrare da sola una domanda se non espressamente in essa contenuta.

(Cassazione, sezione prima, del 15 gennaio 2009, n. 806)