Lesione del credito del datore di lavoro

E’ concorde l’opinione secondo cui il datore di lavoro che abbia subito la lesione del proprio diritto di credito nei confronti del dipendente, cioè la perdita temporanea o definitiva delle sue prestazioni lavorative per fatto illecito di un terzo, ha diritto al risarcimento a carico del danneggiante pari alle somme corrisposte a titolo di retribuzione e dei contributi previdenziali obbligatori corrisposti nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa (Cass. n.7063/93; Cass. S.U. n.6132/87).

Si ritiene, inoltre, che l’azione del datore di lavoro non è esercitata in via surrogatoria, ma si configura come azione risarcitoria diretta ex art. 2043.

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