Lesione di legittima e mutamento della destinazione urbanistica del cespite
In tema di reintegra della quota di eredità riservata al legittimario assume particolare importanza la determinazione del valore dell’asse ereditario. In base a detta valutazione, infatti, è possibile accertare e quantificare la lesione del diritto del legittimario.
La domanda di reintegra può essere presentata anche a notevole distanza nel tempo dall’apertura della successione ma è pacifico il principio secondo cui “…ai fini della reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell’asse ereditario (vedi “ex multis” Cass. 24.11.2003 n. 17878; Cass. 19.5.2005 n. 10564)”.
Questo principio può, tuttavia, non essere di facile applicazione allorché intervengano fatti (potenzialmente incidenti sul valore venale del bene) che si inseriscono in una catena procedimentale che si spiega a cavallo della data di apertura della successione.
Tipico è il caso dell’approvazione, prima dell’apertura della successione, del piano regolatore che modifichi la destinazione urbanistica di un bene immobile a cui segue, soltanto dopo l’apertura della successione, l’approvazione da parte della Regione.
Con recente sentenza (Cass. n.24711/09) si è però stabilito che “… l’inizio di un procedimento di trasformazione urbanistica è già sufficiente ad incidere sul valore di mercato di un determinato immobile compreso nell’area oggetto dello strumento urbanistico in formazione; infatti l’edificabilità di un’area è già desumibile dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale (o nella variante di esso) adottato dal comune indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione, posto che la potenzialità edificatoria acquisita per effetto dell’adozione del piano regolatore generale da parte del Comune determina una lievitazione del valore venale degli immobili compresi in quell’area, essendo quindi irrilevanti le vicende successive, quali la mancata approvazione o la modificazione dello strumento urbanistico adottato dal Comune”.

