Lesioni derivanti da sinistro stradale: dinanzi al Giudice di Pace scompare il rito del lavoro


Deve escludersi che la norma dell’art. 3 della l. n. 102 del 2006, nel prevedere che alle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni, conseguenti ad incidenti stradali, si applicano le norme processuali di cui al libro Il, titolo IV, capo I del codice di procedura civile (rito del lavoro), abbia attribuito al Tribunale la competenza su tali cause, così sottraendole alla previsione di competenza del giudice di pace per materia con limite di valore, di cui all’art. 7, secondo comma, c.p.c.

Tanto ha stabilito la Corte di Cassazione in sede di regolamento di competenza con ordinanza n.21418-2008

Nello stesso provvedimento la Corte si è anche interrogata su un’altra questione e, cioè, se il rito speciale richiamato da detta norma debba trovare applicazione quando le cause indicate dal citato art. 3 siano di competenza del giudice di pace e debbano essere da tale giudice trattate.

Il supremo collegio ha escluso che l’intentio legis di cui è espressione l’art. 3 si sia voluta indirizzare nel senso di disporre l’applicabilità delle norme del c.d. rito del lavoro anche quando le cennate controversie debbano essere trattate dinanzi al giudice di pace, onde la norma in discorso si deve intendere riferita soltanto all’ipotesi di causa davanti al Tribunale.

Indurrebbero a tale conclusione le seguenti considerazioni:

a) la circostanza che il rito del lavoro è rito estremamente formalizzato e, quindi, per definizione poco compatibile con l’esercizio della giurisdizione da parte di un giudice onorario;

b) l’argomento della coerenza con lo scopo del legislatore, che, nell’intento di introdurre per le controversie in questione un rito – almeno in astratto (posto che è notorio che il rito del lavoro è ormai gestito con tempi non diversi da quelli del rito ordinario e considerato che anche quest’ultimo, a far tempo dalla l. n. 353 del 1990, ha tornato ad essere imperniato sul sistema delle preclusioni, pur temperate dal principi di eventualità, formalmente consacrato nell’art. 183 c.p.c.) – più celere di quello ordinario, avrebbe non solo attribuito al giudice di pace la gestione di uno strumento processuale più sofisticato e, quindi, più difficile da gestire per il giudice non togato, ma anche perseguito l’intento con l’adoperare uno strumento alla prova dei fatti inidoneo;

c) un ulteriore argomento di coerenza del legislatore, desumibile dalla circostanza che il rito dinanzi al giudice di pace è di per sé ispirato da un’esigenza di concentrazione e speditezza, peraltro congiunta ad una notevole semplificazione delle forme, si che l’ipotetica e discutibile idoneità del rito del lavoro ravvisata per il caso delle controversie dinanzi al tribunale rispetto al rito ordinario dinanzi a quell’ufficio applicabile sarebbe stata e sarebbe insussistente;

d) il rilievo che l’attribuire alla norma del citato art. 3 la valenza di riferirsi anche alle controversie davanti al giudice di pace, come dimostra la pratica, comporta anche l’effetto di determinare l’operare del rito del lavoro anche quando i danni siano lamentati non solo alla persona, sia pure in misura minima, ma anche alle cose, ipotesi non considerata dal legislatore, ma che dovrebbe essere regolata dall’art. 40, terzo comma c.p.c.;

e) in fine – e trattasi di argomento decisivo – la circostanza che in ordine al rito da applicarsi dinanzi al giudice di pace il nostro codice di rito contiene una previsione che ha natura di c.d. metanorma, cioè di norma sul modo di legiferare in ordine al rito processuale applicabile in genere dinanzi a quel giudice: l’art. 311 c.p.c., infatti, sotto la rubrica «Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale», dispone che «il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica» .

La norma, dopo avere disposto in via diretta che il procedimento dinanzi al giudice di pace è regolato dalle norme del titolo secondo del libro secondo che vengono di seguito espressamente dettate e, per ciò che esse non regolano, da quelle sul procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica (di cui al capo terzo del titolo primo di detto libro), pone una vera e propria metanorma, là dove esige che un diverso regolamento risulti da “altre espresse disposizioni”. Ne discende che, quando il legislatore detta una norma sul rito potenzialmente idonea ad essere applicata – come l’art. 3 di cui si discorre – anche al processo dinanzi al giudice di pace, perché la potenzialità sia effettiva e la norma possa essere interpretata nel senso d’essere applicabile anche dinanzi al giudice di pace, è necessario che essa disponga in tale senso “in modo espresso”, cosa che il detto art. 3 non ha fatto in alcun modo, non contenendo alcun riferimento al processo dinanzi al giudice di pace.