Lesioni al neonato: ai genitori va risarcito il danno morale iure proprio


Nella fattispecie di illecito sanitario (per responsabilità aquiliana o contrattuale) da cui derivi una lesione gravissima alla salute del neonato, il danno morale richiesto iure proprio dai genitori deve essere comunque risarcito (vedi punto 4.1. delle SU 26972/08) come danno non patrimoniale, nell’ampia accezione ricostruita dalle SU come principio informatore della materia (vedi punto 3.12 delle SU SU 26972/08). Il risarcimento deve avvenire secondo equità circostanziata (art. 2056 cc), tenendosi conto (punto 4.8 delle SU 26972/08) che anche per il danno non patrimoniale il risarcimento deve essere integrale, e tanto più elevato quanto maggiore è la lesione che determina la doverosità dell’assistenza familiare ed un sacrificio totale ed amorevole verso il macroleso (vedi punto 4.9 delle SU 26972/08).

La sentenza (occasionata dalla domanda dei genitori del neonato risultato affetto da una grave malformazione conseguente ad una cattiva esecuzione del parto) si è basata sul dictum delle SU civili n. 9556 del 2002, che hanno riconosciuto il diritto al risarcimento del danno ingiusto, direttamente ed immediatamente subito dai genitori del macroleso, in relazione alla gravità del fatto reato, nonché sulla recente pronuncia delle SU civili, nella prima delle sentenze gemelle del 2008 (SU 26972/08) che si occupa di una fattispecie di responsabilità professionale per lesione della salute, con particolare attenzione al nuovo dimensionamento del danno non patrimoniale (punto 2 della sentenza SU 26972/08) in adesione alle sentenze innovative della medesima sezione (nn. 8827 e 8828 del 2003) sulla necessità di una lettura costituzionalmente orientata e dogmaticamente sistemata, dell’art. 2059 del codice civile.

(Cass. n.469-2009)