Lesioni personali: risarcibilità del danno morale e del danno patrimoniale futuro in favore dei prossimi congiunti
La Corte di cassazione è di recente intervenuta (sent. n.8456/08) sul tema della risarcibilità del danno morale e del danno patrimoniale futuro in favore dei prossimi congiunti di un soggetto vittima di gravi lesioni.
1. Danno morale
La Corte ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la risarcibilità del danno e, a sostegno della propria decisione, ha citato alcuni precedenti giurisprudenziali in contrasto con i principi cui hanno fatto riferimento i Giudici di merito. In particolare è stato sottolineato che
ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell’art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso; ne consegue che in tal caso il congiunto è legittimato ad agire “iure proprio contro il responsabile (Cass. sez. un. n. 9556 del 2002 e, in senso conforme, Cass. n. 2388 del 2003; n. 19316 del 2005) .
Cass. n. 19316 del 2005, con riferimento al problema della prova del danno in discorso, ha affermato che
in tema di risarcimento del danno, ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali spetta anche il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell’art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso, costituendo il danno morale un patema d’animo e quindi una sofferenza interna del soggetto, esso, da una parte, non è accertabile con metodi scientifici e, dall’altra, come per tutti i moti d’animo, solo quando assume connotazioni eclatanti può essere provato in modo diretto, il più delle volte va invece accertato in base ad indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità. Ne consegue che il giudice di merito non può escludere l’esistenza del danno morale dei prossimi congiunti sulla base della sola considerazione che, a sostegno dello stesso, non esistono che indizi, ma deve valutare se da detti indizi possa giungersi ad una prova presuntiva del danno morale stesso (così Cass. n. 11001 del 2003; in senso conforme Cass. n. 23291 del 2004 e n. 10996 del 2003; in senso analogo, da ultimo, Cass. n. 13754 del 2006; n. 23865 del 2006; d’altro canto Cass. n. 14581 del 2007 ha ben messo in evidenza che danno morale e danno biologico sono distinti).
2. Danno patrimoniale futuro
I Giudici di legittimità hanno avuto anche modo di riaffermare che, conformemente all’orientamento già espresso dalla medesima Corte, il risarcimento del danno patrimoniale futuro compete qualora, sulla scorta di oggettivi e ragionevoli criteri rapportati alle circostanze del caso concreto, si prospetti come effettivamente probabile sulla scorta di parametri di regolarità causale.
In proposito viene citata Cass. n. 8333 del 2004 dove si affermava che
i genitori di persona minore d’età, deceduta in conseguenza dell’altrui atto illecito, ai fini della liquidazione del danno patrimoniale futuro provocato dalla frustrazione dell’aspettativa ad un contributo economico da parte del familiare prematuramente scomparso, hanno l’onere di allegare e provare che il figlio deceduto avrebbe verosimilmente contribuito ai bisogni della famiglia. A tal fine la previsione va operata sulla base di criteri ragionevolmente probabilistici, non già in via astrattamente ipotetica, ma alla luce delle circostanze del caso concreto, conferendo rilievo alla condizione economica dei genitori sopravvissuti, alla età loro e del defunto, alla prevedibile entità del reddito di costui, dovendosi escludere , che sia sufficiente la sola circostanza che il figlio deceduto avrebbe goduto di un reddito proprio.
In una logica non dissimile Cass. n. 2962 del 2002 ha affermato che
il diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito dai genitori di un minore deceduto in conseguenza di un fatto illecito si sostanzia nel venir meno delle aspettative di un contributo economico che, secondo un criterio di normalità, la vittima avrebbe destinato a loro beneficio. A tal fine non rileva che i genitori stessi dispongano, al momento dell’evento, di fonti di reddito tali da rendere inutile qualsiasi contributo del figlio, salvo che la valutazione complessiva non consenta di presumere, al riguardo, l’assenza di mutamenti del quadro nel corso degli anni.
Alla luce di tali principi e specie in considerazione della circostanza della sussistenza nella specie di una notevole gravità dell’invalidità conseguita alle lesioni, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata a motivo che in essa il Giudice di merito ha escluso la risarcibilità del danno patrimoniale futuro attribuendo rilievo decisivo alla mancanza di dati sulla presenza di altri figli e alla mancata dimostrazione di uno stato di bisogno.
L’incertezza sull’esistenza di altri figli, secondo la Corte, può giocare – invece – solo ai fini della determinazione dell’ammontare del danno ma non può assurgere a circostanza che ne esclude automaticamente la sussistenza. La mancanza di uno stato di bisogno attuale, d’altro canto, è elemento non ostativo alla configurabilità del danno in parola, atteso che esso è destinato a protrarsi nel tempo.

