Lesioni al trasportato e prova liberatoria per il vettore

In caso di sinistro il trasportato può invocare l’art. 2054, commi 1 e 2, c.c. per far valere la responsabilità extracontrattuale del conducente del veicolo e l’art. 2054, comma 3, c.c. per far valere quella solidale del proprietario, che si libera soltanto
qualora dia la prova che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà oppure che il conducente abbia fatto il possibile per evitare il danno.

Se, invece, il trasporto è avvenuto in base a un contratto, può concorrere anche l’azione contrattuale ex art. 1681 del c.c., che stabilisce la responsabilità del vettore.

In particolare questa disposizione pone una presunzione di responsabilità a carico del vettore per i danni riportati dal trasportato. Questa presunzione può essere vinta dalla prova che il vettore ha adempiuto all’obbligo di adottare tutte le misure idonee a evitare il danno. Tale prova, peraltro, può anche derivare indirettamente se è dimostrato che il sinistro avveniva per esclusiva responsabilità del fatto del terzo (Cass. n.5060/09).

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