Intimazione del licenziamento disciplinare: l’immediatezza va intesa in senso relativo


L’art. 7 L. n. 300 del 1970 detta alcune disposizioni procedimentali per l’irrogazione di sanzioni disciplinari al lavoratore subordinato, le quali non possono avvenire senza previa contestazione dell’addebito ed audizione e difesa (secondo comma) con eventuale assistenza di un rappresentante sindacale (terzo comma). In ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa (quinto comma).

Benché l’art. 7 non prescriva espressamente l’immediatezza della contestazione, ossia la sua formulazione subito dopo l’accertamento del fatto illecito, la Corte di Cassazione ha da tempo ravvisato la corrispondente regola sulla base di interpretazione non letterale ma sistematica.

“Nel caso in cui si tratti di licenziamento per giusta causa soggettiva, ossia senza necessità di preavviso, la necessità di una “causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria” del rapporto di lavoro, richiesta dall’art. 2119, primo comma, cod. civ., può fondatamente ed in concreto ritenersi insussistente qualora il datore di lavoro non abbia osservato la regola qui in questione.

… quanto al licenziamento per giustificato motivo (art. 3 l. 15 luglio 1966 n. 604), la regola dell’immediatezza della contestazione è fondata anzitutto sulle esigenze difensive del lavoratore, prima nel procedimento disciplinare di cui all’art. 7 cit. e poi nell’eventuale procedimento giudiziario, le quali vengono frustrate dall’ingiustificato indugio del datore di lavoro nella comunicazione dell’addebito (Cass. 24 giugno 1995 n.7178, 13 giugno 2006 n. 13621).

Poiché l’incolpazione ritardata, siccome pregiudizievole al diritto dell’incolpato a difendersi, si traduce nell’illegittimità del conseguente licenziamento, l’incolpazione tempestiva è elemento costitutivo del diritto di licenziare (Cass. 6 settembre 2006 n. 19159, 15 giugno 2006 n. 111000, 20 giugno 2006 n. 14113) e ciò esclude che sul lavoratore gravi l’onere di provare lo specifico pregiudizio difensivo e comporta al contrario che questo ben possa essere ravvisato dal giudice attraverso l’officioso e prudente apprezzamento delle circostanze.

Infine la contestazione formulata a notevole distanza di tempo dal fatto addebitato può fondare la presunzione di mancanza di concreto interesse del datore di lavoro all’esercizio del potere di recesso (Cass. 23 giugno 1999 n. 6048) o, e in altre parole, di pretestuosità del motivo addotto.

Questa ragione giustificativa della regola di immediatezza della contestazione è pressoché coincidente con quella che connette l’onere di tempestività al principio di buona fede oggettiva e più specificamente al dovere di non vanificare la consolidata aspettativa, generata nel lavoratore, di rinuncia all’esercizio del potere disciplinare. Si tratta di una sorta di decadenza dal potere (nel sistema tedesco: Verwirkung), derivante dalla violazione del più generale divieto di venire contra factum proprium (vedi Cass. 10 novembre 1997 n. 11095).

In ogni caso la regola in discorso dev’essere intesa in senso relativo ossia tenendo conto delle ragioni oggettive che possono ritardare la percezione o il definitivo accertamento e valutazione dei fatti contestati, soprattutto quando il comportamento del lavoratore consista in una serie di fatti che, convergendo a comporre un’unica condotta, esigono una valutazione unitaria: in tal caso l’intimazione del licenziamento può seguire l’ultimo di questi fatti, anche ad una certa distanza temporale dai fatti precedenti (Cass. 1° aprile 2000 n. 3948, 6 settembre 2007 n. 18711, 20 ottobre 2007 n. 22066, con riferimento all’incolpazione per reiterato uso del telefono aziendale per fini personali, 1° gennaio 2008 n. 282, 27 marzo 2008 n. 7983).

Da aggiungere che il prudente indugio del datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti può e deve precedere la contestazione anche nell’interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro (Cass. 11 gennaio 2006 n. 241, 18 gennaio 2007 n. 1101)”.

Nel caso di specie la Corte di Cassazione ha confermato la decizione della Corte territoriale che  “ha ritenuto che la necessità di controllare i più di tredicimila messaggi telefonici non solo nella riferibilità all’attuale ricorrente ma anche nell’estraneità ai motivi di servizio (parte di essi erano stati trasmessi durante l’orario di lavoro) giustificasse la contestazione dell’addebito a distanza di circa quattro mesi … dall’ultimo fatto addebitato…”

(Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza del 17 Dicembre 2008, n.29480)