Licenziamento disciplinare e immutabilità della contestazione
“Il principio della immutabilità della contestazione costituisce una sorta di corollario del principio di specificità, atteso che l’esigenza, rilevante ai fini della garanzia dell’esercizio del diritto di difesa, che i fatti addebitati siano specificamente individuati nell’atto di contestazione, sarebbe palesemente violata e disattesa qualora fosse riconosciuto al datare di lavoro la possibilità di mutare successivamente la iniziale contestazione ovvero di procedere alla applicazione della sanzione sulla base di fatti non ricompresi in detta contestazione.
Argomentando da tali rilievi la elaborazione giurisprudenziale è passata da una originaria impostazione rigidamente formalistica ad una più squisitamente contenutistica, applicando il principio esclusivamente in relazione alla funzione di garanzia di esercizio del diritto di difesa del lavoratore, ed escludendo qualsiasi profilo di illegittimità qualora in concreto nessun vulnus sia arrecato al diritto di difesa”.
“… appare ravvisabile una modificazione sostanziale dei fatti oggetto della contestazione disciplinare, ogni qual volta le circostanze nuove siano di natura tale da comportare una valutazione di maggiore gravità, laddove i fatti originariamente contestati potrebbero essere insufficienti ad integrare la sanzione applicata” (Cass. n.5401/10).
Nel caso sottoposto alla Corte di Cassazione, si verteva in merito al licenziamento di una dipendente di un supermercato che aveva acquistato un bene al prezzo (più basso) stabilito nel sistema informatico dell’azienda, diverso da quello (non aggiornato) esposto al pubblico.
Alla lavoratrice era stato contestato soltanto successivamente il preteso accordo illecito tra dipendente e capo reparto, l’unico autorizzato ad accedere al sistema informatico.
La Corte ha così rilevato la violazione del principio di immutabilità della contestazione giacché “… una volta contestato il fatto dell’avvenuto acquisto di merce ad un prezzo ridotto risultante solo dal sistema informatico, posto che il (superiore) prezzo esposto al pubblico non aveva subito alcun aggiornamento, la ipotizzata esistenza di un accordo criminoso fra il capo reparto che aveva proceduto alla variazione del prezzo nel sistema informatico ed il dipendente acquirente costituisce non già una semplice valutazione o qualificazione (aggiuntiva dell’episodio contestato), bensì un fatto diverso ed ulteriore che connota di ben maggiore gravità la condotta contestata e sul quale il lavoratore non aveva potuto svolgere alcuna difesa”.
Non sussiste, invece, violazione del principio di necessaria corrispondenza tra l’addebito contestato e l’addebito posto a fondamento della sanzione disciplinare “… quando, contestati i fatti capaci di integrare un’astratta previsione legale il datore di lavoro alleghi nel corso del procedimento disciplinare circostanze confermative o ulteriori prove, su cui il lavoratore possa senza difficoltà controdedurre” (Cass. n.6091/10).

