Licenziamento illegittimo: se non è impugnato non si ha diritto al risarcimento
Il nostro ordinamento prevede per la risoluzione del rapporto di lavoro una disciplina speciale, diversa da quella ordinaria, all’interno della quale e’ stato inserito un termine breve di decadenza (sessanta giorni) per l’impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore (Legge n. 604 del 1966, articolo 6, v. anche Legge n. 223 del 1991, articolo 5, comma 3) all’evidente fine di dare certezza ai rapporti giuridici garanzia della certezza della situazione di fatto determinata dal recesso datoriale, ritenendo tale certezza valore preminente.
Ne consegue che al lavoratore che non abbia impugnato nel termine di decadenza suddetto il licenziamento e’ precluso il diritto di far accertare in sede giudiziale la illegittimità del recesso e di conseguire il risarcimento del danno, nella misura prevista dalle leggi speciali (Legge n. 604 del 1966, articolo 8 e Legge n. 300 del 1970, articolo 18).
Peraltro, se tale onere non viene assolto, il giudice non può conoscere della illegittimità del licenziamento neppure per ricollegare, di per se’, al recesso conseguenze risarcitorie di diritto comune. La decadenza, infatti, impedisce al lavoratore di richiedere il risarcimento del danno secondo le norme codicistiche ordinarie, nella misura in cui non consente di far accertare in sede giudiziale la illegittimità del licenziamento” (Sentenza n. 5545 del 09/03/2007, ma vedi già Cass. 18216/2006).
La Corte di Cassazione (sent. n.5107/10), riconfermando i suesposti principi, ha sancito che l’azione diretta a far accertare l’illegittimità del licenziamento, non è semplicemente alternativa a quella diretta solo a conseguire il risarcimento del danno subito a causa del licenziamento medesimo escludendo, pertanto, la possibilità di proporre un’azione volta ad accertare la illegittimità del licenziamento quando sia scaduto il termine di decadenza previsto dalla Legge 15 luglio 1966, n. 604, articolo 6.

