Licenziamento: tempestività dell’impugnazione


La questione della natura, ricettizia o no, dell’atto di impugnazione del licenziamento, assoggettato al termine di decadenza di sessanta giorni dall’art. 6 cit., venne risolta in tempo non recente dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione, in sede di composizione di un contrasto giurisprudenziale, con la sentenza 18 ottobre 1982 n. 5395. Si trattava, più precisamente, di stabilire se l’impugnazione giudiziale impedisse la decadenza attraverso il deposito in cancelleria del ricorso o se questa dovesse anche essere notificato alla controparte entro i sessanta giorni.

Le Sezioni unite si espressero nel secondo senso onde “salvaguardare fondamentali esigenze di certezza” e per “evitare l’insorgere di controversie in epoca lontana dai fatti con le intuitive difficoltà che ne conseguono in materia di prova per l’una e per l’altra parte”.

A queste rationes decidendi si poteva già allora obiettare che le esigenze di certezza erano salvaguardate piuttosto dalla brevità del termine che dal carattere recettizio dell’atto e che nel rito del lavoro la controversia, e quindi la necessità di raccogliere le prove, sorge già nel momento del deposito dell’atto introduttivo. Nel caso di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, poi, la lite giudiziaria poteva, e può, essere iniziata entro il più lungo termine di prescrizione (così la stessa sent. n. 5395 del 1982). Non è, in definitiva, il più o meno breve spazio intercorrente fra emissione e ricezione della dichiarazione di volontà a pregiudicare la raccolta delle prove. La sentenza delle Sezioni unite venne seguita dalle conformi Cass. 2 marzo 1987 n. 2179, 17 marzo 1990 n. 2257, 6 aprile 1993 n. 4127, 29 gennaio 1994 n. 899, 21 settembre 2000 n. 12507, 13 dicembre 2000 n. 15696, 13 luglio 2001 n. 9554, 21 giugno 2001 n. 8765, 21 aprile 2004 n. 7625, 15 maggio 2006 n. 11116.

E’ però sopravvenuta una dottrina che, nella materia della decadenza, segnala l’opportunità di attribuire rilevanza agli ostacoli non imputabili al soggetto onerato e propone rimedi, non soltanto de iure condendo, per le ipotesi in cui egli non abbia potuto, senza colpa, esercitare un potere nell’imminenza della scadenza del termine. Questa dottrina ha verosimilmente influito sulla giurisprudenza costituzionale la quale, in materia di decadenza processuale da impedire attraverso la notificazione di un atto, ha espresso il principio generale, fondato sulla ragionevolezza e sul diritto di difesa (artt. 3 e 24 Cost.), secondo cui il momento di perfezionamento della notifica per il soggetto onerato dalla comminatoria di decadenza deve distinguersi da quello di perfezionamento per il destinatario, a sua volta onerato da termini o da adempimenti: per il primo la decadenza è impedita attraverso la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario oppure all’agente postale, poiché sarebbe irragionevole imporgli effetti sfavorevoli di ritardi nel compimento di attività riferíbili a soggetti diversi (Corte cost. 26 novembre 2002 n. 477, 23 gennaio 2004 n. 28, 12 marzo 2004 n. 97).

Questo principio di rilievo costituzionale può operare non solo nel campo processuale ma anche in quello del diritto sostanziale e conduce a rimeditare la sopra riportata soluzione, a suo tempo adottata dalle Sezioni unite. Anzi tanto più il principio deve operare nel diritto del lavoro, quando si tratti della tutela contro il licenziamento illegittimo, ossia contro un mezzo che può privare il lavoratore dei mezzi necessari ad assicurare al lavoratore ed alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa (art. 36, primo comma, Cost.).

Per queste ragioni l’art. 410, secondo comma, cod. proc. civ. – seconda cui la comunicazione della richiesta del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza – è stato interpretato dalla Corte nel senso che il termine di decadenza per l’impugnazione del licenziamento viene sospeso col deposito dell’istanza di tentativo di conciliazione, contenente la detta impugnativa, presso la commissione di conciliazione, mentre è irrilevante, in quanto estraneo alla sfera di controllo del lavoratore, il momento in cui l’ufficio provinciale del lavoro provveda a comunicare al datore di lavoro la convocazione per il tentativo di conciliazione (Cass. 19 giugno 2006 n. 14087).

Questa decisione può essere generalizzata facendone derivare che l’impugnazione del licenziamento individuale è tempestiva, ossia impedisce la decadenza di cui all’art. 61. n. 604 del 1966, qualora la lettera raccomandata sia, entro il termine di sessanta giorni ivi previsto, consegnata all’ufficio postale ed ancorché essa venga recapitata dopo la scadenza di quel termine.

(cassazione-22287-2008)