Limitati i poteri degli ausiliari del traffico


“Sotto il profilo normativo, va ricordato che la legge 15 maggio 1977, n° 127, art. 17, ha stabilito che i Comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione.

La legge 23 dicembre 1999, n° 488, all’art. 68, comma 1, ha successivamente chiarito che la legge n° 127 del 1997, art. 17, commi 132 e 133, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni ivi previste comprende, ai sensi del d. lgs. 30 aprile 1992, n° 285, art. 12, comma 1 lett. e) e successive modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e di sottoscrizione del verbale di accertamento con l’efficacia di cui agii artt. 2699 e 2700 del codice civile.

Da tanto può desumersi che il legislatore, in presenza ed in funzione di particolari esigenze de! traffico cittadino, tra cui sono da ritenere comprese le problematiche connesse alle aree da riservare a parcheggio a pagamento, ha stabilito, con le norme surrichiamate, che determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere eccezionalmente svolte anche da soggetti privati, i quali abbiano una particolare investitura, da parte della pubblica amministrazione, in relazione al servizio svolto, in considerazione “della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggi” (Corte cost. ord. n° 157 del 2001).

Peraltro, l’art. 17, commi 132 e 133, in ragione della rilevanza e del carattere eccezionalmente derogatorio del conferimento di tali funzioni a soggetti che, sebbene siano estranei all’apparato della pubblica amministrazione, e non compresi nel novero di quelli ai quali le suddette funzioni sono ordinariamente attribuiti (art. 12 C.d.s.), vengono con provvedimento sindacale legittimati all’esercizio di compiti di prevenzione ed accertamento di violazioni del Codice della strada sanzionate in via amministrativa, deve ritenersi norma di stretta interpretazione (v. Cass. 7.4.2005, n° 7336).

Tale conclusione trova ulteriore conferma nel fatto che il legislatore, conscio di tale natura delle dettate disposizioni, ha avuto cura di puntualizzare che le funzioni esperibili, per i dipendenti delle imprese che gestiscono pubblici parcheggi, riguardano soltanto le violazioni in materia di sosta e limitatamente alle aree oggetto di concessione, poiché la attribuzioni di esse è ritenuta strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalita dei parcheggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il problema, sempre più pressante, della circolazione nei centri abitati.

Di preminente valore ai fini interpretativi deve essere considerata la disposizione secondo cui, al personale in questione può esser conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, ma esclusivamente nei casi previsti dall’art. 158, comma 2, lett. b), c) e d) (art. 68, comma 3, cit.), ovvero dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta o in seconda fila.

Il legislatore, nel disciplinare tale delicata materia, che estende a soggetti non compresi tra quelli ai quali tali funzioni sono istituzionalmente attribuite, le suddette funzioni, ha pertanto delimitato con rigore il senso di tale attribuzione, precisando come la competenza delegata ai dipendenti della concessionaria siano limitate alle violazioni in materia di sosta dei veicoli commesse nelle aree comunali oggetto di concessione e specificamente destinate al parcheggio, previo pagamento di ticket, potendosi estendere anche alle aree poste a servizio di quelle a pagamento, immediatamente limitrofe, se ed in quanto precludano la funzionalità del parcheggio stesso.

La diversa tesi per un verso contrasta e con la natura di norma di stretta interpretazione, da attribuirsi per le ragioni dette all’art. 17, commi 132 e 133, e con il contesto normativo che complessivamente regola la materia e per altro verso si basa su dì un argomento non sufficiente a svilire il senso dell’eccezione quale introdotta, finendo per basarsi su di un profilo di ordine economico, a vantaggio della concessionaria che, pur se sussistente, non giustificherebbe l’estensione dell’applicazione di una norma con connotazioni di eccezionalità.

Del resto, gli scarsi apporti dottrinari rinvenibili, pur non in modo esplicito, paiono anch’essi concordare con la tesi ritenuta corretta, mentre è appena il caso dì sottolineare come dalla citata ordinanza della Corte costituzionale non sia possibile trarre alcun elemento di convincimento, in un senso, come nell’altro.

Da tanto consegue che può essere enunciato il principio di diritto secondo cui le violazioni in materia di sosta che non riguardino le aree contrassegnate con le strisce blu e/o da segnaletica orizzontale e non comportanti pregiudizio alla funzionalità delle aree distinte come sopra precisato, non possono essere legittimamente rilevate da personale dipendente delle società concessionarie di aree adibite a parcheggio a pagamento, seppure commesse nell’area oggetto di concessione (ma solo limitatamente agli spazi distinti con strisce blu).”

(Cassazione Civile, sezioni unite, sentenza del 9 Marzo 2009, n.5621)