L’indennizzo diretto è in agonia (Cass. n.12376/07).

La pronuncia in esame è stata occasionata dall’impugnazione di una sentenza del Giudice di Pace di Avellino che rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta nei confronti del proprietario del veicolo e della Compagnia gerente la RCA sul presupposto che sussisteva già una sentenza passata in giudicato sulla stessa domanda proposta nei confronti del solo responsabile e non dell’assicuratore. Ciò a motivo che il danneggiato, secondo il Giudicante, ha a disposizione due azioni: 1)l’azione ex art.2054 c.c. nei confronti del responsabile; 2) l’azione diretta ex art.18 L.990/69 nei confronti dell’assicuratore. Sicché, nell’ipotesi in cui il danneggiato avesse scelto unicamente la prima via, non potrebbe successivamente avvalersi successivamente della seconda (azione diretta) pena la violazione del principio di “ne bis in idem”.

La Suprema Corte si impegna in un’articolata analisi della natura e struttura dell’azione diretta e della sua cumulabilità con l’azione ex art.2054 c.c. nei confronti del responsabile. L’azione diretta, invero, si compone strutturalmente di una domanda di accertamento della responsabilità del proprietario del veicolo (e eventualmente del conducente – se diverso dal proprietario) e di una conseguente domanda di condanna del solo assicuratore. Laddove venga chiesta anche la condanna del responsabile si avrà il cumulo dell’azione diretta con quella ex art.2054 c.c.

La Corte ne fa derivare che

qualora il danneggiato abbia agito in un primo giudizio soltanto contro il responsabile del danno ed abbia visto accolta la domanda con condanna dello stesso al risarcimento, non gli è preclusa la possibilità di successivamente esercitare l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore con una nuova richiesta di accertamento della responsabilità del soggetto responsabile, funzionale all’affermazione della responsabilità anche dell’assicuratore. Gli è preclusa soltanto la possibilità di chiedere una nuova condanna del responsabile.

Va segnalato che in un passaggio della sentenza la Corte espressamente sancisce la possibilità per il danneggiato di esperire

sia l’azione ex art. 2054 c.c. nei confronti dei soggetti responsabili, indicati da tale norma (e, quindi, il conducente ed il responsabile di cui al terzo comma di detta norma, se sono soggetti diversi, ovvero l’unico soggetto che cumuli tali qualità), sia l’azione diretta, nei confronti dell’assicuratore ex art. 18 l. n. 990/1969 (ed ora ai sensi dell’art. 144 del d.lgs.n. 209 del 2005).

sancendo implicitamente la possibilità per il danneggiato di non avvalersi dello strumento dell’indennizzo diretto previsto dal D.Lgs. n.209/05, bensì di agire nei confronti del solo responsabile, salvo in ogni caso la possibilità di esercitare l’azione nei confronti dell’assicuratore in un secondo momento laddove ne ravvisi l’interesse.

Non mancheranno successive pronunce volte ad approfondire questo argomento.

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