Liquidazione della società: non possono chiederla gli eredi del socio defunto
Nella società di persone la morte di un socio ha effetti immediati e determina la trasformazione della sua quota nel corrispondente importo pecuniario di cui diviene creditore l’erede nei confronti della società.
Gli eredi del socio defunto, pertanto, possono richiedere solo la liquidazione della quota del de cuius ma non hanno diritto a continuare la società al suo posto, né possono chiedere la liquidazione della società o richiedere di partecipare alla procedura di liquidazione (che è solo facoltativa).
Anche nella società di persone composta da due soli soci, ove la morte di un socio determina il venir meno della pluralità dei soci, lo scioglimento del rapporto particolare del socio defunto si verifica alla data del suo decesso, mentre i suoi eredi acquistano contestualmente il diritto alla liquidazione della quota secondo i criteri fissati dall’articolo 2289 c.c., ovvero un diritto di credito ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota del socio defunto in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si e’ verificato lo scioglimento (Cass. n.10802/09, n. 4169/95, n. 8670;/00, n.5809/01).

