L’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti

La legge n. 54/2006, introducendo l’art. 155 quinquies c.c., ha disposto specificamente la possibilità per il giudice, in sede di separazione o divorzio, di riconoscere ai figli maggiorenni “non indipendenti economicamente” un assegno di mantenimento periodico. Già in precedenza, tuttavia, la giurisprudenza costantemente riconosceva detto diritto sulla base del combinato disposto degli artt. 30 Cpst., 147 e 148 c.c. La legge n. 54/06, quindi, non ha modificato gli obblighi parentali di cui alle precedenti disposizioni. Sicché è tuttora un dovere del genitore contribuire al mantenimento dei figli anche oltre la maggiore età e finché questi non abbiano conseguito l’indipendenza economica.

Il genitore convivente con il figlio maggiorenne non autonomo economicamente, può formulare nel giudizio di separazione o divorzio (o nella procedura ex art. 710 c.p.c.) la domanda per ottenere l’assegno di mantenimento del figlio. La legittimazione del genitore concorre con quella del figlio, titolare del diritto al mantenimento, che potrà anche autonomamente promuovere un giudizio nei confronti dei genitori.

L’obbligo del genitore non cessa automaticamente col raggiungimento della maggiore età del figlio, anche laddove il figlio stesso abbia raggiunto un sufficiente grado di indipendenza economica. Detto obbligo, infatti, perdura finché il genitore non promuova la procedura di modifica ex art. 710 c.p.c., dando la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per poter essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta.

Sotto questo profilo è utile segnalare che l’esercizio di un’attività lavorativa da parte del figlio non è di per sé sufficiente ad escludere l’obbligo di mantenimento dei genitori quando il reddito percepito è tale da non garantire l’autosufficienza economica (vedi Cass. n.407/07 relativamente al caso del figlio maggiorenne impiegato come apprendista).

D’altronde l’obbligo del mantenimento del figlio maggiorenne viene meno allorché questi sia divenuto non autosufficiente economicamente per aver scelto di abbanodonare la precedente attività lavorativa, fermo restando in ogni caso l’obbligazione alimentare se ne ricorrono i presupposti (vedi Cass. 4102/07).

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