Locazione e abitabilità dell’immobile


Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione il mancato rilascio di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative relative alla destinazione d’uso dei beni immobili – ovvero alla abitabilità dei medesimi – e, quindi, anche la sopravvenuta loro revoca non è di ostacolo alla valida costituzione di un rapporto locatizio, sempre che vi sia stata, da parte del conduttore, concreta utilizzazione del bene.

Esclusivamente nella ipotesi in cui il provvedimento amministrativo necessario per la destinazione d’uso convenuta sia stato definitivamente negato al conduttore è riconosciuta la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto (Cass. 21 dicembre 2004, n. 23695; Cass. 12 settembre 2000, n. 12030; Cass. 16 settembre 1996, n. 8285).

Detto principio è stato di recente ribadito dai giudici di legittimità (sentenza n.10593/08) con riferimento al caso di un soggetto (conduttore) che dopo aver goduto dell’immobile per tutta la durata del contratto e pagato regolarmente i canoni, chiedeva la risoluzione dello stesso e la restituzione dei predetti canoni deducendo il manifestarsi di fenomeni di umidità che avevano reso l’immobile inabitabile come da certificazione del responsabile medico ASL.