Locazioni commerciali con destinazione particolare: il locatore deve eseguire le modifiche solo se si è espressamente obbligato


Ai sensi dell’art. 1575 c.c. il locatore deve garantire al conduttore il pacifico godimento della cosa locata.

Rientra in tale obbligo quello di garantire la sussistenza di precise caratteristiche edificative e che vengano rilasciate specifiche licenze amministrative necessarie in relazione alla la particolare destinazione dell’immobile.

Tuttavia, affinché sorga l’obbligo del locatore di eseguire le adeguate modificazioni o trasformazioni non è sufficiente la semplice menzione nel contratto della particolare destinazione dell’immobile, né la sola attestazione del riconoscimento dell’idoneità dell’immobile da parte del conduttore (Cass. n.4598/00), ma occore, invece, un’espressa pattuizione in tal senso.

(Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 26 marzo 2009, n. 7347)