Mantenimento del figlio maggiorenne: apprendistato ed autosufficienza economica
Quanto al contributo dovuto dal coniuge separato o divorziato per il mantenimento della prole, la Corte di Cassazione, confermando che il relativo obbligo non cessa con il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio ma perdura fino al conseguimento dell’indipendenza economica, ha preso in esame l’ipotesi particolare in cui il figlio sia occupato come apprendista, osservando che le peculiarità di tale rapporto di lavoro (caratterizzato dall’obbligo di istruzione professionale del datore di lavoro e da una riduzione dell’orario di lavoro) non consentono di ricollegarvi automaticamente l’acquisizione di una piena autosufficienza, dovendo provarsi, a tal fine, che il trattamento economico percepito risulta idoneo, per entità e stabilità, ad assicurare al figlio i mezzi necessari per il proprio mantenimento.
(Cass. n. 407/07)

