Mantenimento del figlio: rilevanza e contenuto delle sue “esigenze attuali”


“… la sentenza dichiarativa della paternità conferisce al figlio un differente status, comprensivo del diritto al mantenimento con efficacia retroattiva, fin dalla nascita; ne consegue che da tale data decorre l’obbligo del genitore dichiarato di rimborsare in proprio l’altro genitore che abbia provveduto al mantenimento del figlio; ma la condanna al rimborso di tale quota per il periodo anteriore alla proposizione dell’azione non può prescindere da una espressa domanda di parte, proposta jure proprio e non in rappresentanza del figlio, nell’ambito della definizione di rapporti pregressi tra debitori solidali in relazione a diritti disponibili (vedi, al riguardo, tra le altre, Cass. n. 26575 del 2007)”.

“L’art. 155 cc novellato … (e la cui disciplina trova sicura applicazione, ai sensi dell’art. 4 l. n. 54 del 2006, anche “ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati”: è appena il caso di precisare che in tale ambito rientrano pure, oltre i procedimenti di cui all’art. 317 bis cc, là dove i genitori hanno riconosciuto il proprio figlio naturale, pure le controversie, come nella specie, di natura economica, collegate o conseguenti ad una procedura di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità di figlio minore, posto che, ai sensi dell’art. 277 cc, il Giudice può dare i provvedimenti che stima utili per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione del figlio, nonché per la tutela dei suoi interessi patrimoniali), fornisce una regolamentazione più specifica dei rapporti economici tra genitore e figlio. È vero che il Giudice, nel determinare l’importo dell’assegno per il minore, deve considerare le “attuali esigenze del figlio”, ma deve pure valutare il tenore di vita goduto dal figlio stesso in costanza di convivenza con entrambi i genitori, nonché le risorse economiche di questi, in tal modo realizzando il “principio di proporzionalità” tra i genitori nel mantenimento del figlio. Dunque la condizione economica dei genitori sicuramente rileva e trova pieno riscontro nel principio generale dell’art. 148 cc, per cui essi adempiono l’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le capacità di lavoro professionale o casalingo.

Del resto, le “esigenze attuali del figlio”, cui l’art. 155 cc novellato attribuisce comunque sicura preminenza, non sono certamente soltanto quelle inerenti il vitto e l’alloggio e riferite a spese correnti; attinente ad esse è indubbiamente l’acquisto di beni durevoli (indumenti, libri ecc.), che non rientra necessariamente tra le spese straordinarie; più in generale, le esigenze del minore, necessariamente correlate ad un autonomo e compiuto sviluppo psicofisico, riguardano non solo il profilo alimentare, ma pure quello abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, di assistenza morale e materiale, nonché l’opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere alle complesse ed articolate necessità di cura ed educazione (sul punto, tra le altre, Cass. n. 11025/97)”.

(Cass. n.23630/09)