Il manufatto è condominiale? Dipende dal suolo su cui sorge


“Per stabilire l’appartenenza, in proprietà comune od esclusiva di un condomino, di un manufatto, occorre verificare la natura condominiale o meno del suolo su cui esso sorge, salva l’esistenza del titolo contrario”.

Tanto ha stabilito la Suprema Corte cassando la sentenza del giudice di merito che “… ha dapprima escluso la condominialità del muri perimetrali del piano superiore del manufatto ubicato sul lastrico solare sul rilievo che il solaio da essi sorretto non svolgeva la funzione di copertura dell’intero edificio: peraltro, nel descrivere il manufatto de quo come un autonomo corpo di fabbrica ubicato sulla terrazza che costituisce il lastrico solare dell’edificio, ha ritenuto comune il solaio di copertura del predetto manufatto in considerazione della funzione di copertura del vano scala”.

“… La sentenza, pur avendo ritenuto di proprietà comune il vano ubicato al piano inferiore (perché adibito a dare accesso al lastrico solare), ha erroneamente escluso che fossero da ritenersi comuni le pareti del piano superiore che, costituendo la proiezione verticale dei muri del piano sottostante, invece erano, ai sensi dell’art. 934 cod. civ., pure esse oggetto di comunione in assenza di un titolo contrario: oltretutto, le stesse dovevano considerarsi condominiali in relazione alla loro destinazione, avendo necessariamente la funzione di reggere il solaio che, secondo la stessa sentenza, era stato ritenuto di proprietà comune”.

(Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza del 14 marzo 2008, n.7043)