Manutenzione del lastrico solare di uso non esclusivo e ripartizione delle spese


Si dia il caso del lastrico solare di uso comune a tutti i condomini ma che non serve da copertura a tutti.

In altre parole il “terrazzo” è utilizzato da tutti i condomini ma non è di estensione tale da coprire l’intero fabbricato.

In questo caso come vanno ripartite le spese di manutenzione?

Viene avanzata la tesi per cui le spese dovrebbero essere ripartite, secondo quanto previsto dall’art. 1126 c.c., ponendole per un terzo a carico di tutti i condomini (in proporzione ai loro millesimi) e per due terzi a carico dei condomini ai quali il lastrico serve da copertura.

Questa interpretazione non è però condivisa dalla Corte di Cassazione (sentenza n.6889/09) secondo cui “il presupposto per l’applicabilità di tale norma è che un condomino abbia l’uso esclusivo del lastrico solare, il che nella specie non si verifica, essendo pacifico l’uso comune, né ai fini dell’applicabilità della norma in questione è sufficiente la presenza solo dell’altra condizione prevista dalla stessa e cioè il fatto che il lastrico solare non serva da copertura a tutte le unità immobiliari costituenti il condominio”.