Matrimonio senza effetti civili: se c’è buona fede scatta il diritto alla reversibilità
Il matrimonio “rom” è titolo per il riconoscimento della pensione di reversibilità anche se lo Stato contraente CEDU non ne ammette la trascrizione.
Tanto ha stabilito la Corte Europea dei diritti dell’uomo su ricorso di una donna spagnola che lamentava il mancato riconoscimento degli effetti civili del matrimonio “rom” – il solo ad avere degli effetti erga omnes in seno alla sua comunità – e, pertanto, la pretesa inefficacia dello stesso ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità.
La Corte ha evidenziato la buona fede della ricorrente che credeva nella validità – sotto il profilo degli effetti civili – del proprio matrimonio. Nello specifico, la convinzione della richiedente in quanto alla sua condizione di moglie sposata con tutti gli effetti inerenti a questo stato, è stata rinforzata innegabilmente dall’atteggiamento delle autorità che le hanno riconosciuto la qualità di moglie e rilasciato alcuni documenti di previdenza sociale, in particolare il documento di iscrizione al sistema che stabiliva la sua condizione di moglie e madre di una famiglia numerosa, situazione considerata come specialmente degna di aiuto e che esigeva, con applicazione della legge n.25/1971 del 19 giugno 1971, il riconoscimento della qualità di coniuge.
Per la Corte, la buona fede della richiedente in quanto alla validità del suo matrimonio, confermata dal riconoscimento ufficiale della sua condizione dalle autorità, ha generato presso l’interessata la legittima convinzione di essere considerata sposata riconosciuta dall’ordinamento giuridico. Dopo il decesso del marito ella nutriva, pertanto, un’aspettativa legittima a vedersi riconosciuta la pensione di reversibilità.
Di conseguenza, il rifiuto di riconoscere la qualità di coniuge alla richiedente ai fini dell’ottenimento di una pensione di reversibilità contraddice il riconoscimento preliminare di questo status da parte delle autorità. Questo rifiuto ha omesso peraltro di tenere conto delle specificità sociali e culturali della richiedente per valutare la buona fede di questa. A questo riguardo, la Corte ricorda che, conformemente alla Convenzione- quadro per la protezione delle minoranze nazionali (paragrafi 33 e 34 sopra) gli Stati parti a suddetta Convenzione si obbligano a tenere debitamente conto delle condizioni specifiche delle persone appartenenti alle minoranze nazionali.
La Corte pertanto ha ritenuto che il rifiuto di riconoscere il diritto per la richiedente a percepire una pensione di reversibilità costituisce una differenza di trattamento rispetto al trattamento dato, dalla legge o dalla giurisprudenza, ad altre situazioni che devono essere ritenute per equivalenti per ciò che riguarda gli effetti della buona fede, come il credere in buona fede nell’esistenza di un matrimonio nullo (articolo 174 del LGSS) o la situazione esaminata nella sentenza del Tribunale costituzionale no 199/2004, del 15 novembre 2004 che riguardava la non-formalizzazione, per ragioni di coscienza, di un matrimonio canonico. La Corte stima accertato che, tenuto conto delle circostanze dello specifico, questa situazione costituisce una differenza di trattamento sproporzionato nei confronti la richiedente rispetto al trattamento riservato al matrimonio nullo contratto in buona fede.
(Corte Europea dei diritti dell’uomo, sentenza 8 Dicembre 2009, ricorso n.49151/07)
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