Mobbing e registrazioni audio


Chi è vittima del mobbing può avvalersi come mezzo di prova delle registrazioni audio. Lo stabilisce una recente sentenza della Cassazione (n.10430/2007) che, per l’appunto, ha sancito la legittimità dell’utilizzo delle registrazioni audio come fonte di prova nei giudizi in materia di mobbing.

Il caso su cui si è pronunciata la corte riguarda, nello specifico, la vicenda di una dipendente che, essendo stata vittima di mortificanti ingiurie e molestie sul luogo di lavoro, era stata costretta a dimettersi ed aveva richiesto il risarcimento del danno. In giudizio, la stessa aveva prodotto come prova una cassetta registrata.

Il datore di lavoro aveva sostenuto l’inammissibilità come fonte di prova delle registrazioni ma la Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici d’appello chiarendo che, in caso di controversie di lavoro, non può essere preclusa “la ricostruzione del contenuto della registrazione” se questa contiene “elementi gravi, precisi e concordanti”. Nella sostanza si è affermato che la statuizione del giudice d’appello non era in contrasto con l’art.2712 c.c. e che, più in generale, il Giudice può legittimamente formare il proprio convincimento sulla base delle registrazioni audio da cui emergano gli elementi utili a formare la cd. presunzione “hominis”.