Modello CID: efficacia probatoria


Il modello CID era già disciplinato dall’art. 5 del D.L. 857/1976, convertito nella legge 39/1977 ora abrogata. La disciplina ora è testualmente riprodotta nell’art. 143, comma 2, del Codice delle Assicurazioni.

In caso di sinistro i conducenti dei veicoli sono tenuti a effettuare la denuncia con il modello CID. Quando il modello è firmato congiuntamente dai conducenti dei veicoli coinvolti si presume, salvo prova contraria a carico della Compagnia, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modello stesso.

Il modello, però, “… cessa di avere efficacia di prova legale sulla dinamica del sinistro tra autore e destinatario della dichiarazione allorché esso non è compilato in tutte le sue parti (Cass. 10304/2007). In tal caso pertanto le dichiarazioni ivi contenute assumono il valore di argomento di prova in ordine ai fatti relativi al sinistro non soltanto nei confronti degli altri coobbligati solidali, secondo il principio in tema di obbligazioni solidali per il quale un fatto sfavorevole ad un condebitore non è opponibile agli altri, ma anche nei confronti dello stesso autore delle dichiarazioni, ancorché egli, se non è proprietario del veicolo, non è litisconsorte necessario nella controversia tra danneggiato, danneggiante ed assicuratore, sì che, se il modello fosse stato completo, nei suoi confronti era applicabile l’art. 2733, secondo comma, e non terzo comma cod. civ. (Cass. 10304/2007).

(Cass. n.7781/10)