Non punibili le “molestie” effettuate per e-mail


La norma che punisce la molestia o il disturbo recati col mezzo del telefono non può applicarsi anche all’invio di posta elettronica sgradita, che provochi turbamento o fastidio.

Tanto ha stabilito la Corte di Cassazione decidendo in merito alla responsabilità penale di un soggetto che aveva inoltrato un messaggio di posta elettronica “contenente apprezzamenti gravemente lesivi della dignità e della integrità personale e professionale del convivente della destinataria”.

La comunicazione effettuata con lo strumento della posta elettronica è infatti notevolmente diversa da quella effettuata a mezzo del telefono.

“La modalità della comunicazione è asincrona. L’azione del mittente si esaurisce nella memorizzazione di un documento di testo (colla possibilità di allegare immagini, suoni o sequenze audiovisive) in una determinata locazione dalla memoria dell’elaboratore del gestore del servizio, accessibile dal destinatario; mentre la comunicazione si perfeziona, se e quando il destinatario, connettendosi, a sua volta, all’elaboratore e accedendo al servizio, attivi una sessione di consultazione della propria casella di posta elettronica e proceda alla lettura del messaggio.

Di tutta evidenza è l’analogia con la tradizionale corrispondenza epistolare in forma cartacea, inviata, recapitata e depositata nella cassetta (o casella) della posta sistemata presso l’abitazione del destinatario.

Epperò l’invio di un messaggio di posta elettronica – esattamente proprio come una lettera spedita tramite il servizio postale – non comporta (a differenza della telefonata) nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario, nè veruna intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo”.

“… l’evento immateriale – o psichico – del turbamento del soggetto passivo istituisce condizione necessaria ma non sufficiente; infatti per integrare la contravvenzione prevista e punita dall’articolo 660 Codice Penale, devono concorrere (alternativamente) gli ulteriori elementi circostanziali della condotta del soggetto attivo, tipizzati dalla norma incriminatrice: la pubblicità (o l’apertura al pubblico) del teatro dell’azione ovvero l’utilizzazione del telefono come mezzo del reato.

E il mezzo telefonico assume rilievo – ai fini dell’ampliamento della tutela penale altrimenti limitata alle molestie arrecate in luogo pubblico o aperto al pubblico – proprio per il carattere invasivo della comunicazione alla quale il destinatario non può) sottrarsi, se non disattivando l’apparecchio telefonico, con conseguente lesione, in tale evenienza, della propria liberty di comunicazione, costituzionalmente garantita (articolo 15, comma 1, Costituzione)”.

(Cass. I Sez. Pen., n.24510/10)