Morte sul lavoro: il risarcimento va a tutti i congiunti compresi gli zii
“… la morte di un giovane figlio e fratello, provocato da colpa di terzi, condannati per il reato di omicidio colposo, costituiva indubbiamente grave sofferenza per genitori e fratelli, sui quali incideva in modo consistente la perdita del congiunto.
Anche per gli zii, sia pure in misura minore, doveva riconoscersi la sussistenza di dolore e sofferenza per la scomparsa di un nipote in giovane età, a loro legato da vincoli di affetto“.
“In tema di danno dovuto ai parenti della vittima, non è necessaria la prova specifica della sua sussistenza, ove sia esistito tra di essi un legame affettivo di particolare intensità, potendo a tal fine farsi ricorso anche a presunzione. La prova del danno morale è, infatti, correttamente desunta dalle indubbie sofferenze patite dai parenti sulla base dello stesso vincolo familiare, di eventuale coabitazione e , comunque, di frequentazione che essi avevano avuto quando ancora la vittima era in vita.
In conseguenza della morte di persona causata da reato ciascuno dei suoi familiari prossimi congiunti è titolare di un autonomo diritto per il conseguente risarcimento del danno morale, il quale deve essere liquidato in rapporto al pregiudizio da ognuno individualmente patito per effetto dell’evento lesivo, in modo da rendere la somma riconosciuta adeguata al particolare caso concreto, rimanendo, per converso, esclusa la possibilità per il giudice di procedere ad una determinazione complessiva ed unitaria del suddetto danno morale ed alla conseguente ripartizione dell’intero importo in modo automaticamente proporzionale tra tutti gli aventi diritto. Ai fini di tale valutazione, l’intensità del vincolo familiare può già di per sé costituire un utile elemento presuntivo su cui basare la ritenuta prova dell’esistenza del menzionato danno morale, in assenza di elementi contrari e, inoltre, l’accertata mancanza di convivenza del soggetto danneggiato con il congiunto deceduto può rappresentare … un idoneo elemento indiziario da cui desumere un più ridotto danno morale, con derivante influenza in tale circostanza esclusivamente sulla liquidazione dello stesso (Cass. 19 Gennaio 2007 n.1203)”.
(Cass. n.24435/09)

