Multa e targa sbagliata: la querela di falso è proprio necessaria?

Sbagliare è umano e, in quanto uomo, anche il vigile urbano può sbagliare.

Nell’elevare una contravvenzione può accadere che venga erroneamente registrato il numero di targa. Capita, così, che la contravvenzione pervenga ad un soggetto completamente estraneo.

In questa ipotesi, considerata la fede privilegiata di cui generalmente godono gli atti del pubblico ufficiale, è davvero necessario proporre querela di falso per annullare verbale?

Oppure una querela di falso non è per nulla necessaria qualora si deduca semplicemente che l’infrazione contestata è frutto di un errore di percezione?

Di recente la Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento per cui al fine di “… contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, come tali suscettibili di errore di fatto, non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la veridicità del verbale, secondo l’apprezzamento rimesso al Giudice di merito (Cass. 20.7.2001 n. 9909; Cass. 12.1.2006 n. 457; Cass. 24.11.2008, n. 27937, tutte con espresso riferimento al caso, ricorrente anche nella fattispecie, della rilevazione del numero di targa di un’auto)”

(Cass. n.25676/09).

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