Natura del contratto di posteggio e clausole vessatorie
Il Giudice di Pace di Salerno, Dott.ssa Veronica La Mura, ha condannato la società che aveva in gestione un parcheggio di automobili, al risarcimento dei danni subiti da un’autovettura lasciata in custodia. Nella fattispecie un automobilista aveva parcheggiato la propria autovettura all’interno dell’area di sosta ma, al ritiro della stessa, rinveniva la presenza di svariati danni al cofano ed al paraurti, prontamente fatti rilevare agli addetti del parcheggio.
Nel motivare la propria pronuncia il Giudice si è soffermato sulla natura del contratto di “posteggio” e, seguendo l’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, lo ha qualificato come contratto atipico, da ricondurre allo schema generale del contratto di deposito, ex art. 1766 c.c. Da tale contratto, quindi, deriva l’obbligo per il depositario di custodire la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e di riconsegnarla nello stato in cui è stata lasciata.
L’orientamento minoritario, ormai per lo più disatteso, qualifica il contratto di posteggio alla stregua di un contratto atipico ricondotto allo schema normativo del contratto di locazione (dell’area di sosta) o della locazione mista a deposito.
Per quanto riguarda l’esclusione della responsabilità per danni prescritta nelle condizioni generali di contratto (nelle specie denominate “regolamento di posteggio”) essa è priva di rilevanza giacché trattasi di clausola vessatoria inserita in un contratto tra professionista e consumatore. E’ noto infatti che, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b), D.Lgs. n.206/05
sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista.

