Natura della responsabilità dell’organizzatore di viaggi
La legge 27 dicembre 1977 n. 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sui contratti di viaggio (CCV) sottoscritta a Bruxelles il 23 aprile 1970, non prevede una ipotesi di responsabilità oggettiva in capo all’organizzatore del viaggio che affidi a terzi l’esecuzione di servizi, ma una responsabilità per colpa anche lieve, rispetto alla quale la prova liberatoria che l’organizzatore deve fornire consiste nel dimostrare di essersi comportato con diligenza nella scelta del soggetto cui ha affidato l’esecuzione del servizio.
Va esclusa, quindi, la responsabilità dell’organizzatore di viaggi per i danni subiti nel corso del viaggio dai propri clienti, qualora i fatti si siano svolti in modo tale da indurre a ritenere che, se la scelta fosse ricaduta su un diverso esecutore del servizio, il danno si sarebbe verificato ugualmente.
E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza n.14837/07).
Nella fattispecie si verteva sul diritto al risarcimento del danno derivante dalla morte di due viaggiatori per incidente stradale verificatosi nel corso di uno spostamento in autobus verso un villaggio turistico. La Suprema Corte – escludendo la sussistenza di un’ipotesi di responsabilità oggettiva in capo alla società organizzatrice del viaggio – ha negato il diritto al risarcimento del danno non emergendo elementi di responsabilità in capo al conducente dell’autobus (e, per converso, emergendo prove della responsabilità in capo al conducente dell’altro veicolo coinvolto) e ritenendo che la società organizzatrice del viaggio avesse prestato la prova liberatoria finalizzata ad escludere ogni responsabilità nell’occorso.

