Natura dei rapporti tra agente di viaggio e viaggiatore. Annullamento del viaggio e penale
La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla natura dei rapporti che insorgono tra il viaggiatore e l’agente di viaggi (intermediario) e tra quest’ultimo e l’organizzatore (“tour operator”).
“In tema di contratto di organizzazione di viaggio concluso da un agente intermediario per il viaggiatore, tra quest’ultimo e l’intermediario sorge un contratto di mandato caratterizzato da poteri di rappresentanza, da cui consegue che il viaggiatore è tenuto, ex art. 1719 cod. civ., a somministrare all’intermediario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e a rimborsargli i fondi eventualmente anticipati per i pagamenti del corrispettivo e delle penali per l’annullamento del viaggio qualora l’agente, in forza di questo rapporto, ne abbia assunto l’obbligo verso l’organizzatore” (v. anche Cass. n.16868/02).
“A sua volta l’agente, fin dal momento dell’incasso del prezzo del pacchetto da parte del viaggiatore, in qualità di mandatario del ‘tour operator’, da cui riceve le provvigioni, è tenuto a versare a quest’ultimo le somme ricevute dal viaggiatore, e tanto ai sensi dell’art. 1713, primo comma, cod. civ.”
(citazioni tratte da Cass. n.21388/09)

