Nessun limite per l’eccezione di inadempimento
L’esercizio dell’eccezione di inadempimento (art.1460 c.c.) non è sottoposto ad alcuna condizione, né ad una preventiva diffida o contestazione, né è prevista qualsivoglia limitazione o prescrizione sulle modalità in cui essa va effettuata.
Tale eccezione ben può essere avanzata per la prima volta in sede giudiziale.
(vedi Cass. n.20614/09)

