Nessun obbligo di forma per la convocazione dell’assemblea condominiale
In materia di condominio degli edifici, per l’avviso di convocazione dell’assemblea (obbligatorio per tutti i condomini ai fini della sua regolare costituzione) non è previsto alcun obbligo di forma.
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte e la prevalente dottrina, la comunicazione può essere fatta anche oralmente, in base al principio di libertà delle forme, laddove queste non siano prescritte dalla legge o convenute dalle parti, ai sensi degli artt. 1350 e 1352 c.c. (Cass. 875/1999; Cass. 2450/1994) ovvero, in materia di condominio, quando tale principio non sia derogato dal regolamento che imponga particolari modalità di notifica, in mancanza delle quali l’assemblea non può essere ritenuta regolarmente costituita (Cass. 1515/1988).
Qualora – pertanto – sia accertata l’esistenza di una prassi (correttamente intesa come regolare ripetersi di comportamenti precedentemente accettati nello svolgimento di analoghi rapporti) in base alla quale l’avviso di convocazione di assemblea condominiale, destinato ad uno dei condomini non abitanti nell’edificio condominiale viene consegnato ad altro condomino, suo congiunto, tale prassi non può ritenersi illegittima con la conseguenza che l’avvenuta consegna dell’avviso di convocazione al congiunto deve ritenersi regolare.
L’atto – recapitato in tal guisa e pervenuto nella sfera di normale ed abituale conoscibilità del destinatario – è pertanto idoneo a creare nello stesso una situazione giuridica di oggettiva conoscibilità con l’uso della normale diligenza, sua e del consegnatario designato, conforme alla clausola generale di buona fede che regola i rapporti giuridici intersoggettivi.
(Cass. n.8449/08)
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