No al danno da stress per ingiustificate richieste di pagamento
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione “… con quattro contestuali sentenze di contenuto identico (n. 26972, 26973, 26974 e 26975 in data 11 novembre 2008) hanno di recente proceduto ad una rilettura in chiave costituzionale del disposto dell’art. 2059 c.c., ritenuto principio informatore del diritto, come tale vincolante anche nel giudizio di equità, da leggersi – non già come disciplina di un’autonoma fattispecie di illecito, produttiva di danno non patrimoniale, distinta da quella di cui all’art. 2043 cc – bensì come norma che regola i imiti e le condizioni i risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali (intesa come categoria omnicomprensiva, all’interno della quale non è possibile individuare, se non con funzione meramente descrittiva, ulteriori sottocategorie) sul presupposto dell’esistenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito richiesti dall’art. 2043 cc e cioè: la condotta illecita, l’ingiusta lesione di interessi tutelati dall’ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell’interesse leso.
In tale prospettiva la peculiarità del danno non patrimoniale viene individuata nella sua tipicità, avuto riguardo alla natura dell’art. 2059 c.c., quale norma di rinvio ai casi previsti dalla legge (e quindi ai fatti costituenti reato o agli altri fatti illeciti riconosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno) ovvero ai diritti costituzionali inviolabili presieduti dalla tutela minima risarcitoria, con la precisazione in quest’ultimo caso, che la rilevanza costituzionale deve riguardare l’interesse leso e non il pregiudizio conseguentemente sofferto che la risarcibilità del pregiudizio non patrimoniale presuppone, altresì,che la lesione sia grave (e cioè superi la soglia minima di tollerabilità, imposta dai doveri di solidarietà sociale) e che il danno non sia futile (vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi o sia addirittura meramente immaginario).
Ciò precisato, si osserva che la ritenuta lesione della «quiete e tranquillità psichica» è “… insuscettibile di essere monetizzata siccome inquadrabile in quegli sconvolgimenti della quotidianità «consistenti – in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di insoddisfazione» (oggetto delle cosiddette liti bagatellari) ritenuti non meritevoli di tutela risarcitoria (vedi la citata sentenza n. 12885/2009, nonché Cass. Sez. III n. 8703/2009)”.
Nella specie la Corte di Cassazione (sent. S.U. n.18356/09) ha cassato limpugnata sentenza e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda di risarcimento dei “… danni da disagio, discredito, ansia e stress” causati dall’inoltro di alcuni ingiustificati solleciti di pagamento.
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